L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori, a seguito di numerose segnalazioni di singoli consumatori, per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di Sky Italia Srl e di Perform Investment Limited e Perform Media Services Srl (con nome commerciale DAZN) in relazione alla vendita di pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.
L’Autorità Antitrust dà comunicazione dell’avvio dell’istruttoria attraverso il comunicato stampa del 28 agosto 2018.
Il comportamento di Sky. Secondo l’Autorità la società avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio (stagione 2018/2019) che potrebbero aver indotto i nuovi utenti ad assumere una decisione commerciale non consapevole, vista la mancanza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie.
Mentre per i clienti già abbonati, il comportamento della società potrebbe essere aggressivo, in quanto essa avrebbe indotto tali soggetti a rinnovare l’abbonamento «nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata», dopo il ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero di partite trasmesse e in assenza di apposita informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali.
Il comportamento di DAZN. Continua l’Antitrust nel comunicato che , quanto al gruppo Perform (DAZN), da un lato è opportuno valutare il significato dato alla claim “quando vuoi, dove vuoi”, proprio perché esso farebbe intendere al cliente di poter utilizzare il servizio in qualunque posto si trovi, non considerando invece i limiti tecnici che potrebbero impedirne la fruizione, dall’altro occorre valutare il contenuto dei messaggi rivolti ai consumatori aventi ad oggetto la possibilità di usufruire di “un mese gratuito” “senza contratto”, nonostante in realtà il consumatore stesso stipula un contratto per il quale «è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo».
Inoltre, l’iscrizione al mese gratuito dell’offerta comporterebbe l’automatico addebito dell’importo previsto per i mesi successivi, ciò dato dal fatto che il consumatore attraverso la creazione dell’account dà il consenso “inconsapevolmente” all’abbonamento al servizio, dovendosi invece attivare per recedere da esso.
La violazione del Codice del consumo. Termina l’Autorità, nel comunicato stampa, sottolineando come entrambi i comportamenti delle due società rappresentino due pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del consumo, sia sotto il profilo dell’ingannevolezza rispetto alle informazioni date, sia sotto il profilo dell’aggressività nei confronti dei singoli consumatori.