Se l’infortunio avviene durante una normale azione di gioco, alla presenza dell’insegnante di educazione fisica, è esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico.
Il caso. Un’alunna subisce una distorsione al dito durante lo svolgimento di una partita di pallavolo nell’ora di educazione fisica e agisce in giudizio per ottenere dall’Istituto scolastico il risarcimento del danno subito.
Poiché la domanda della danneggiata viene dapprima accolta dal Giudice di pace e, in seguito, viene rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria, la madre della studentessa si rivolge alla Cassazione.
La Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso, con cui la parte danneggiata denuncia come il Ministero non abbia fornito prova di aver adeguatamente istruito la minore a giocare a pallavolo.
Onere della prova di scuola e studente. La Corte di Cassazione rileva come correttamente la Corte d’appello abbia ricordato una precedente pronuncia in cui si è affermato che, in materia di infortunio sportivo subito da uno studente durante le ore di educazione fisica, l’onere di dimostrare l’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, è a carico del danneggiato stesso. A carico della scuola, invece, vi è la dimostrazione dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.
Normale azione di gioco. Nel caso di specie, l’infortunio è avvenuto durante una normale azione di gioco, ossia la schiacciata di un’altra alunna, alla presenza dell’insegnante di educazione fisica. La parte danneggiata ha rilevato come la scuola non abbia adeguatamente formato la ragazza ad opporsi adeguatamente alla schiacciata; la Cassazione dichiara che tale affermazione contraddice la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, oltre ai «più elementari canoni di logica e ragionevolezza».
Per questi motivi il ricorso della madre viene rigettato.