In tema di tutela del consumatore, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione si riferisce solo ai prodotti ortofrutticoli freschi che non abbiano subito tagli o trattamenti analoghi. Nel caso delle “puntarelle”, che, come si sa, costituiscono solo una parte del cespo della catalogna, l’inevitabile taglio a cui sono assoggettate per essere vendute in quanto tali fa scattare l’obbligo dell’indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione. Così l’ordinanza n. 27266 depositata il 24 ottobre 2019.
Il caso. Il legale rappresentante della Italmark s.p.a. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione notificatagli dall’Azienda Tutela della Salute di Brescia per aver immesso in commercio una confezione di puntarelle senza indicazione del termine minimo di conservazione.
Soccombente sia in primo grado che in appello, il commerciante adisce la Cassazione sostenendo che i Giudici di merito avrebbero dovuto qualificare le puntarelle come prodotto ortofrutticolo fresco, anziché prodotto preconfezionato, con la conseguente esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione.
Obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione. La Corte di legittimità rileva che l’esclusione dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione, previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, si riferisce solo ai prodotti ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi.
Per quanto riguarda il caso in esame, le puntarelle, quali germogli della catalogna, per essere messe in vendita in quanto tali devono essere necessariamente separate dal resto del cespo di cicoria, e quindi subire un trattamento di taglio. Tale trattamento rende impossibile considerare le puntarelle come prodotto rientrante nel novero di quelli definiti “ortofrutticoli freschi”, con conseguente sussistenza dell’obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione sulla confezione.
Per tali motivi, ritenendo corretta la soluzione adottata dai Giudici territoriali, la Cassazione rigetta il ricorso.