“Nel caso in cui una medesima infrazione, ripetuta, sia contestata con più contravvenzioni è necessario in astratto analizzare se la reiterazione dell’infrazione sia stata posta in essere a distanza temporale più o meno breve.
Infatti, solo nel caso in cui la “recidiva” si sia concentrata in brevissimo tempo, potrà in alcuni casi essere pagata una sola multa, di importo aumentato. In caso contrario, invece, andranno pagate tutte le contravvenzioni.
L’articolo 198 del codice della strada, infatti, stabilisce che la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione vengano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o vengano commesse più violazioni della stessa disposizione.
Tuttavia, questa “agevolazione” viene meno per le zone a traffico limitato, dato che il medesimo articolo 198 prosegue, al secondo comma, precisando che, in deroga a quanto detto al primo comma, chi trasgredisca i divieti di accesso o gli altri obblighi, divieti o limitazioni che riguardano le aree pedonali urbane o le ZTL soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Multe stradali per la stessa infrazione: cosa dice la Cassazione
A tal proposito, particolarmente chiarificatrice è una sentenza della Corte di cassazione del 2014: la numero 26434 del 16 dicembre.
Con essa, i giudici hanno infatti precisato che, in materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui siano poste in essere più condotte realizzatrici di una medesima violazione non è possibile applicare l’articolo 81 del codice penale che si occupa di continuazione. In tal caso, infatti, va applicato esclusivamente il concorso formale, come da articolo 8 della legge numero 689 del 1981. Tale concorso richiede l’unicità dell’azione o dell’omissione produttive di più violazioni.
Per la Corte, oltretutto, tale disciplina non è neanche ostacolata dal successivo articolo 8-bis, il quale esclude, in presenza di determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima commessa solo ai fini dell’inoperatività (salvi casi di violazioni di norme previdenziali e assistenziali) delle ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Insomma: l’incauto automobilista che si introduca più volte in una zona a traffico limitato è tenuto a pagare una contravvenzione per ogni singola infrazione. Anche se gli ingressi sono stati effettuati nello stesso giorno, a distanza di alcune ore. Negli altri casi si potrà sperare in una riduzione della sanzione, ma solo nell’ipotesi in cui le plurime violazioni siano state notevolmente concentrate nel tempo”.