Home Autoveicoli e dintorni MULTA ILLEGITTIMA SE L’AUTOVELOX È APPROVATO MA NON OMOLOGATO

MULTA ILLEGITTIMA SE L’AUTOVELOX È APPROVATO MA NON OMOLOGATO

330
0

di Lucia Izzo

Il verbale emesso a seguito di controllo effettuato da un dispositivo elettronico di rilevamento della velocità solo approvato, e non omologato, risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Vigevano nella sentenza 275/2019 (sotto allegata) accogliendo l’opposizione avanzata da un conducente contro l’ordinanza prefettizia che gli aveva ingiunto di pagare circa 360 euro di multa per aver violato i limiti di velocità di cui all’art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

La velocità oltre i limiti imposti dalla legge era stata rilevata da un apparecchio “Velocar” di cui il ricorrente evidenzia la mancata omologazione da parte del MISE.

 

Apparecchiature debitamente omologate

In primis, il giudicante chiarisce la differenza, non meramente terminologica, tra i concetti di omologazione e approvazione. È l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada a stabilire che, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, come precisato nel regolamento di attuazione al Codice stesso.

Quest’ultimo, all’art. 345, prevede che gli strumenti di rilevazione debbano essere costruiti in modo tale da fissare la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile. Il superamento dei limiti, dunque, va considerato dimostrato sulla base della verbalizzazione degli agenti, fermo restando che le risultanze degli strumenti valgono sino a prova contraria e che questa può essere fornita dall’opponente con la dimostrazione di un difetto di funzionamento basata su circostanze allegate e debitamente provate dall’opponente nel caso concreto ex art. 2697 del codice civile.

Il verbale, che fa piena prova sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., contiene tutti i dati relativi all’omologazione per cui il ricorrente può accedervi tranquillamente per valutarli. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si legge nel provvedimento approva il singolo tipo di macchinario e la fabbrica costruttrice ha l’obbligo di costruire tutti gli apparecchi identici a quello approvato.

Omologazione e approvazione: le differenze

La procedura di omologazione a cui le apparecchiature devono essere sottoposte, precisa il magistrato onorario, va distinta nettamente da quella dell’approvazione: come precisato dall’art. 192 Reg. C.d.S., la prima consiste nell’accertamento della rispondenza e dell’efficacia dell’oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento.

Diversa è invece la procedura di approvazione, che ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Pertanto, l’omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimenti più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.

Verbale illegittimo se manca l’omologazione dell’autovelox

Nel caso di specie, sebbene richiesta, non è mai stata prodotta l’omologazione dell’apparecchiatura perché non è disponibile, come scrive la casa produttrice Velocar, poiché tale dispositivo è per competenza approvato del MIT e non dal MISE. In conclusione, stante il combinato disposto degli artt. 45 e 142 C.d.S. e 192 e 345 Reg. C.d.S., si può ritenere che tali apparecchiature debbano essere sottoposte anche a procedura di omologazione.

Poiché, nel caso di specie, il dispositivo Velocar è provvisto di approvazione, ma non di omologazione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura necessaria ai fini del suo funzionamento, il verbale oggetto dell’ordinanza opposta risulta mancante della fondatezza essenziale per essere legittimo e valido. Dall’accoglimento del ricorso consegue dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata.