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LEGITTIMA LA RIDUZIONE DEL CANONE SE L’IMMOBILE PRESENTA VIZI

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È legittima la riduzione del canone di locazione di un immobile adibito ad abitazione se sussiste un vizio che impedisca il godimento totale o che apporti una riduzione notevole del godimento.
Tizio e Caia (conduttori) avevano chiesto al giudice la responsabilità di Sempronio (locatore) per vizi dell’immobile, con conseguente risarcimento del danno e riduzione del canone. Costituendosi in giudizio il locatore aveva chiesto la condanna delle controparti a risarcirgli i danni che avrebbe subito per le opere rese necessarie dalla spruzzatura a calce del sottotetto eseguita senza autorizzazione dai conduttori.

 

In primo grado era stata accolta parzialmente la domanda con contestuale riduzione del canone.  In secondo grado, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il vizio, consistente in umidità, giustificava la riduzione del canone per la durata del contratto, e che l’ulteriore vizio da infestazione di zecche legittimava la riduzione del canone per un determinato periodo. Avverso tale decisione, il locatore ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha confermato il ragionamento espresso in Appello.
Infatti, a parere della Suprema Corte, i conduttori avevano provato di non aver goduto dell’immobile a causa dell’umidità e della presenza di zecche.

Del resto, nel rapporto locativo, la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è legittima solo qualora venga completamente a mancare la controprestazione. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.