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LANCIO DI OGGETTI DAL BALCONE

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Come punire il vicino del piano superiore che lancia acqua, terra, briciole e polvere sul balcone del piano di sotto.

C’era un tempo in cui la bassa cultura civica ed ecologica dei nostri antenati portava la gente a buttare dal balcone oggetti di tutti i tipi, finanche i sanitari e le lavatrici vecchie durante la festa di capodanno. Le strade erano ricettacolo di ogni sorta di immondizia, non molto diverse da come apparivano nel ’700, quando dalle finestre si gettavano nientemeno che urine ed escrementi. Oggi le cose dovrebbero essere cambiate e i costumi sociali migliorati. Il condizionale però è d’obbligo: a giudicare infatti dalle sentenze pubblicate in questi ultimi anni, esistono ancora numerose liti condominiali causate dal lancio di oggetti dal balcone

 

Ciò che distingue però le vicende odierne dal passato è il “dolo”, ossia la volontà di danneggiare il vicino del piano sottostante attraverso il getto di briciole del pane, polvere, mozziconi di sigaretta, catini d’acqua e oggetti di ogni tipo. Se prima era considerato normale sporcare la strada oggi invece l’intento è danneggiare deliberatamente chi vive di sotto il proprio appartamento. È anche vero che, dagli anni 30, esiste un reato specifico che punisce questi comportamenti, quello di getto pericoloso di cose. Ed, insieme a questo, ci sono diverse norme penali volte a sanzionare il vicino colpevole del lancio di oggetti dal balcone. Chiaramente, chi viene colpito può sempre invocare il risarcimento del danno in un giudizio civile, ma la querela è certamente più rapida, economica e incisiva. Qui di seguito cercheremo di fare una veloce panoramica di quelle che sono le armi di difesa del proprietario di un appartamento che, sul proprio balcone, trova puntualmente sporcizia proveniente dalla finestra o dal terrazzo sovrastante. 

Sbattere tappeti o tovaglie è reato?

Iniziamo da chi ha l’abitudine di sbattere tappeti dal balcone o dalla finestra. Certamente non si tratta di una condotta facilmente occultabile: chi lo fa, sa bene che, se sbaglia, può essere visto e punito con facilità. Proprio per questo è più difficile pensare alla malafede di chi agisce. Che il tappeto sbattuto possa sporcare è indubbio (altrimenti non ci sarebbe bisogno di sbatterlo), ma è anche vero che i corpuscoli di polvere non sono in grado di danneggiare nessuno. 

Lo stesso dicasi per chi scuote la tovaglia sporca di briciole di pane anche se tale gesto, ripetuto quotidianamente (e anche più di una volta al giorno) è in grado di mandare su tutte le furie chiunque abiti di sotto.

La Cassazione è stata chiamata a chiarire se sbattere tappeti dal balcone è reato. La risposta è stata negativa. Difatti, affermano i giudici, affinché vi sia il reato di getto di cose pericolose è necessario che ad essere danneggiata sia una persona e non degli oggetti. Come dire: sporcare i divanetti da “esterno” del balcone di sotto non è reato (tutt’al più consente di chiedere i danni), mentre resta punibile a livello penale la condotta di chi fa cadere un catino d’acqua sulla testa del vicino (o almeno tenta di centrarlo e non ci riesce). 

Il codice penale punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non è reato perché non si vedono imbrattamenti e molestie alle persone.

Lo sbattimento di tappeti può diventare reato nel momento in cui la condotta viene ripetuta quotidianamente e in modo assillante, anche oltre il necessario. In tale ipotesi il comportamento può essere punito come disturbo alla quiete pubblica se i rumori sono tali da molestare l’intero palazzo e chi vive accanto. A riguardo la giurisprudenza ha detto che il reato in commento sussiste solo se, avuto riguardo all’intensità delle immissioni acustiche, alla ripetizione delle stesse e all’orario in cui vengono prodotte, sono tali da disturbare il riposo o le attività delle persone. Quindi lo sbattimento di pochi minuti, nel cuore del giorno, non costituisce reato, mentre lo è quello fatto alle 6 di mattina o alle 11 di notte.

Far cadere acqua dal piano di sopra è reato?

Più frequenti sono le liti dovute allo gocciolamento dell’acqua proveniente dalle piante o dal condizionatore. Qui la Cassazione si è dimostrata invece più rigorosa, ritenendo sussistente il reato di getto di cose pericolose tutte le volte in cui l’atteggiamento nasconde il dolo, ossia la volontà di danneggiare il vicino. Perciò bisogna escludere tutti i casi di colpa in buonafede. E a tal fine, per poter parlare di reato, è necessario che il vicino sia prima informato dell’illecito che sta compiendo e, quindi, va diffidato. In buona sostanza, se qualche volta sbagli dosaggio di acqua per le piante e lo scolo finisce sul balcone di sotto non rischi nulla; ma se il proprietario dell’appartamento sottostante ti fa notare la cosa e ti chiede più volte di smetterla, allora rischi la querela.

La consapevolezza del danno deve essere chiara e insita nel comportamento del responsabile che, nonostante le ripetute lamentele del vicino e la richiesta di cessazione del comportamento molesto, non si sia conformato ad essa. Ecco perché, se si vuole sporgere querela, è sempre bene, prima, inviare una lettera di diffida con raccomandata a.r. in modo da segnalare l’episodio e avere le prove di ciò.

Resta comunque la possibilità, da un punto di vista dirigistico, di esperire un’azione di risarcimento, sempre che il danno arrecato sia rilevante e non risibile. Nel nostro ordinamento, infatti, sono vietate le azioni intentate “per principio” ed è sempre necessario dimostrare una lesione di un certo rilievo. In assenza di danno – che non deve essere necessariamente patrimoniale, potendo ben consistere anche nello stress psicologico derivato dalla reiterazione del comportamento o nella compressione del diritto di affaccio dal proprio terrazzo – non è possibile alcuna tutela. Non si può invece fare causa per un semplice fastidio arrecato saltuariamente.

Le molestie intenzionali 

C’è anche chi lancia oggetti dal balcone col preciso intento di dare fastidio. Nei confronti di tali persone si può agire penalmente con una denuncia per il reato di molestie continuate, fatte cioè per petulanza. Gli episodi però, in tale ipotesi, devono essere plurimi e ripetuti nel tempo. Si pensi al condomino del piano di sopra che tutti i giorni lancia terriccio e sassi in corrispondenza dell’entrata nel negozio al piano terra per infastidire il proprietario e i relativi clienti. 

Da poco si è affermato che ove, dopo una prima serie di comportamenti qualificabili come mere azioni di molestia o disturbo a danno di condomini, le azioni persecutorie persistano si può verificare il reato di stalking. È necessario che il colpevole abbia volontariamente proseguito nella propria sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei condomini. In tal caso, va applicata all’indagato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da tutti i condomini per scongiurare il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi.