Il 15 marzo si è celebrata la ventesima edizione della Giornata Europea del Consumatore, un appuntamento importante per il mondo del consumerismo, tanto che il Comitato economico e sociale europeo ha organizzato a Sofia il 20 marzo un evento dedicato per approfondire l’impatto dell’economia digitale sui consumatori. Il digitale sembra imporsi sempre di più nel nostro quotidiano, come dimostra l’aumento dell’e-commerce divenuto in poco tempo il canale privilegiato per gli acquisti.
Un trend europeo positivo dove i consumatori sono più consapevoli dei loro diritti e più sicuri che saranno rispettati dalle aziende che vendono a distanza, e protetti dalle azioni attivate dalle Autorità competenti e dalle Associazioni dei consumatori, é emerso dalla edizione 2017 del Consumer Conditions Scoreboard e altrettanto positiva è la prospettiva europea per il 2018 che prevede una ulteriore apertura alle tutele cosumeristiche già in atto. Le tutele dei consumatori nel nostro Paese infatti, si sono ampliate soprattutto grazie alla politica inclusiva dell’Unione Europea che mira integrare le differenze normative dei singoli Stati membri. L’abolizione dei costi del roaming all’interno dello spazio economico europeo anche per lo streaming, un accesso più agevole per l’e-commerce e nuovi diritti per i viaggi tutto compreso sono alcune delle novità del 2018. In particolare, per i pacchetti turistici omnicomprensivi dal 1° luglio 2018 entra in vigore una nuova normativa più omogenea a livello europeo che garantirà maggiori tutele per i consumatori.
L’ampliamento della disciplina turistica parte dal presupposto dello sviluppo dell’era digitale e del commercio on-line, divenuto una modalità tra le più diffuse di fare acquisti anche per le vacanze all-inclusive. Cosa cambia quindi dal 1° luglio ? Innanzitutto si amplia la nozione di “pacchetto turistico” che va a ricomprendere così anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”, laddove per “pacchetti turistici” si intendono le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico relativi al medesimo viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche in caso di due diversi contratti siglati con singoli fornitori di servizi turistici, purchè acquistati presso un’unica agenzia, oppure offerti a un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto”.
Prima di prenotare e acquistare il viaggio, il consumatore deve essere informato in modo adeguato dall’organizzatore del viaggio e dal venditore, che gli dovranno fornire un modulo informativo ad hoc, e tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche dei servizi turistici offerti, come a esempio, la lingua in cui sono prestati i servizi offerti o se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta. La nuova disciplina sui viaggi tutto compreso prevede tutele più ampie per i viaggiatori che decidono di recedere ad esempio, per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% , introducendo così una soglia più bassa per l’incremento del prezzo del pacchetto rispetto a quella attualmente in vigore del 10%.In questo modo i viaggiatori che vorranno recedere per un incremento del prezzo del viaggio superiore all’8% non dovranno in alcun modo pagare delle penali al professionista.
Un’altra importante novità della norma riguarda un aumento delle responsabilità dei tour operator e delle agenzie di viaggi per l’inesatta esecuzione del pacchetto turistico , garantendo al consumatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. In particolare, si considera il venditore del “viaggio tutto compreso” responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, allo stesso tempo, organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.
Si allungano inoltre i termini di prescrizione da2 a 3 anni per il danno alla persona e da 1 a 2 per gli altri danni. Previste poi per organizzatori e venditori delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile a maggiore garanzia del viaggiatore in caso a esempio, di insolvenza o fallimento del professionista. Tra le altre novità della nuova disciplina turistica, vi è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, che altro non è se non la combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che non costituiscono di per sé un “pacchetto tutto compreso”, ma che comportano la conclusione di contratti distinti. In tali casi le tutele applicate sono quelle relative alla insolvenza e al fallimento, e vengono previste delle informazioni espresse sul fatto che non si tratti di viaggio tutto compreso, che se violate comportano però l’applicazione delle medesime tutele previste per i pacchetti turistici all inclusive. Se le nuove norme vengono violate dall’organizzatore o dal venditore del viaggio cosa accade? In tali casi è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 1.000 a euro 20.000, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. Dovremo aspettare il 1° luglio 2018 prima che le novità legislative siano operative.
di Claudia Ciriello