Per riconoscere al singolo condomino il potere di concedere in affitto una parte condominiale, anche senza l’espresso assenso degli altri partecipanti, occorre che lo stesso agisca quale mandatario tacito nell’interesse degli altri condomini o, quanto meno della maggioranza di essi; diversamente, è necessaria l’espressa adesione di tutti i condomini quando l’affitto non sia diretto alla tutela degli interessi collettivi ma miri a soddisfare un proprio esclusivo interesse.
La vicenda. Il condominio aveva chiesto al giudice la rimozione, dal tetto del fabbricato condominiale, dell’impianto di antenne per la telefonia mobile di proprietà della compagnia telefonica. La società (condomina) precisava di aver concesso l’uso di una porzione del tetto per l’installazione dell’impianto alla società telefonica prima della costituzione del condominio con contratto di affitto.
Dunque, l’affitto era noto ai condomini perché questi avevano dichiarato nel regolamento di condominio, di natura contrattuale, di conoscere l’esistenza della servitù derivante dall’installazione dell’impianto di telefonia sul tetto condominiale. In primo grado, la domanda è stata respinta. In secondo grado, la Corte territoriale accoglie il gravame avanzato dal Condominio e, di conseguenza, condanna la compagnia telefonica a rimuovere gli impianti. Avverso tale decisione, la società (proprietaria che aveva concesso il tetto in affitto) ha proposto ricorso in cassazione; la società di telecomunicazioni, invece, ha depositato controricorso. In pratica, entrambe le iniziative giudiziarie erano finalizzate a far riconoscere l’atto di concessione come locazione o concessione di servitù.
La decisione della Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte (con sentenza n. 8943 dello scorso 29 marzo) analizza la fattispecie al fine di qualificare correttamente il contratto intercorso tra la società condomina e la compagnia telefonica. In tal senso, la Cassazione sembra propendere alla qualificazione del contratto come una locazione; più difficile, invece, è la qualificazione di detta concessione come un contratto costitutivo di servitù, stante l’assenza del carattere di predialità sancito dall’art. 1027 c.c. Ad ogni modo, la questione che si pone è se sia necessario il consenso di tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 1108 c.c., comma 3, per l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari per l’esercizio del servizio di telefonia mobile), che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel corso del rapporto come alla fine dello stesso. Attesa la particolare importanza della questione, il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.