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INCIDENTI STRADALI: NON HA COLPA IL PEDONE CHE ATTRAVERSA VICINO ALLE STRISCE

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di Lucia Izzo

La precedenza spetta in ogni caso al pedone che attraversa la strada nella zona in cui si trovano le strisce pedonali, essendo irrilevante che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. Non è possibile, infatti, predeterminare la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento.

Il conducente di un veicolo che si avvicina agli attraversamenti pedonali sarà dunque tenuto a prestare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata per consentire l’esercizio del diritto di precedenza.

 

Pedone accusato di omicidio colposo

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 47204/2019 valutando la vicenda di un pedone accusato dell’omicidio colposo di un ciclista. La donna aveva infatti attraversato fuori dalle strisce pedonali e, per questo, si riteneva a lei addebitabile la rovinosa caduta della vittima in bicicletta.

Tuttavia, la Corte territoriale confermava l’assoluzione del pedone per insussistenza del fatto in quanto l’attraversamento pedonale teatro del sinistro risultava ampiamente segnalato. Il ciclista, dunque, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni.

L’assoluzione viene confermata anche dalla Corte di Cassazione, nonostante la famiglia del ciclista deceduto prema sulla circostanza che la donna aveva attraversato la strada a nove metri di distanza dalle strisce.

Massima prudenza in prossimità degli attraversamenti pedonali

La Cassazione rammenta come, secondo giurisprudenza di legittimità, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.

Non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale (cfr. Cass. n. 47290/2014).

Ad esempio, qualora il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali (come quello nel caso di specie), il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti (cfr. Cass. n. 39474/2016).

Infine, con specifico riferimento ai casi di omicidio colposo provocato da incidente stradale, la Corte Suprema ha ripetutamente indicato la necessità di accertare se l’evento si sarebbe comunque verificato, anche ipotizzando l’osservanza delle regole cautelari che vengono in rilievo nel caso di specie.

Irrilevante la distanza dalle strisce se l’incidente si sarebbe ugualmente verificato

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che il profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, risultava causalmente non rilevante rispetto alla concreta dinamica dell’incidente. Ciò in riferimento al modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta.

Il Collegio ha infatti osservato che, anche laddove l’attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, atteso che la condotta di guida del ciclista è risultata, in concreto, del tutto inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali.

L’accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale, non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.

Le valutazioni espresse, nella vicenda in esame, dalla Corte d’Appello, nel confermare l’esclusione di ogni profilo di responsabilità penale in capo al pedone, risultano del tutto coerenti, rispetto alla richiamata indagine sulla causalità della colpa, indagine tanto più di necessaria in presenza del fattore causale integrato dalla imprudente condotta di guida della persona offesa, nei termini sopra ricordati.