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IMU E CASA FAMILIARE: COPPIE DI FATTO COME LE COPPIE CONIUGATE

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Anche per i conviventi more uxorio in crisi vale il principio fissato per i coniugi regolarmente sposati: l’assegnazione dell’appartamento da parte dei Giudici porta con sé l’obbligo di pagare l’imposta comunale, liberando l’ex partner.

Vittoria per un uomo, che si vedrà rimborsare dal Comune la cifra versata e riguardante l’immobile da lui acquistato con l’ex compagna ma a quest’ultima assegnato dai Giudici in quanto collocataria della loro figlia minore.

 

Di fronte al Fisco le coppie di fatto e le coppie regolarmente coniugate pari sono. Almeno per quanto concerne il pagamento della IMU relativa all’immobile originariamente utilizzato come casa familiare e poi assegnato dai giudici al genitore cui è stata affidata la prole. Applicando questo principio, quindi, i Giudici del Palazzaccio hanno sancito la vittoria di un uomo, che si era visto negare dal Comune il rimborso dell’IMU da lui versata e riguardante una casa acquistata in comproprietà con la ex convivente e a quest’ultima assegnata dai giudici, una volta rotta la loro relazione, in quanto “madre collocataria della figlia” (Cassazione, sentenza n. 11416/19, sez. Tributaria, depositata il 30 aprile).

Abitazione. Oggetto del contendere è l’IMU per il 2013. Pochi mesi dopo il contribuente, comproprietario della casa oggetto di imposta, presenta al Comune il rimborso dell’imposta versata. Egli spiega che sì «l’immobile» è stato da lui «acquistato in comproprietà con la convivente e destinato ad abitazione familiare», ma poi precisa che, «a seguito della cessazione della convivenza», esso è stato assegnato dal Tribunale alla ex compagna in quanto «genitore collocatario della loro figlia minore».
Secondo l’uomo, quindi, egli non avrebbe dovuto pagare l’imposta. Questa visione viene però respinta prima dal Comune, poi dai giudici tributari.

Questione chiusa? Assolutamente no. Difatti, l’uomo decide di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo, ancora una volta, che anche per le coppie di fatto vada applicato il principio secondo cui, in materia di IMU, «l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende, in ogni caso, effettuata a titolo di diritto di abitazione».

In sostanza, secondo l’uomo, di fronte al Fisco la rottura delle coppie coniugate va equiparata alla cessazione della convivenza more uxorio, laddove, come in questa vicenda, «la casa familiare sia assegnata all’ex convivente collocatario dei figli».

Convivenza. La visione prospettata dal contribuente è ritenuta corretta dai Giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, ne sanciscono il diritto a ottenere dal Comune il rimborso dell’IMU versata nel 2013.

In premessa viene ricordato che «il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale» con provvedimento del giudice. Ciò significa che «il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore, con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile».
È evidente che la norma non disciplina «l’ipotesi dei conviventi more uxorio che decidano di sciogliere il proprio vincolo, con assegnazione dell’abitazione a colui presso il quale siano collocati i figli minori». E a questa lacuna normativa pone rimedio la Cassazione, ribadendo che «la famiglia ‘di fatto’ o convivenza more uxorio è meritevole di riconoscimento e di tutela», e tenendo presente «il diritto dei figli nati fuori dal matrimonio alla conservazione dell’habitat familiare», anche grazie all’assegnazione della casa familiare.

Di conseguenza, «anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario, anche se non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile», ed egli «è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso, in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente».

Sempre ragionando in questa ottica, «in presenza di figli nati da una convivenza, al genitore collocatario dei figli minori deve essere assegnata la casa familiare (come avviene per la famiglia tradizionale basata sul matrimonio)» e, difatti, «ai fini dell’assegnazione della casa familiare i figli nati da un matrimonio o da una famiglia di fatto sono totalmente equiparati».

Proprio alla luce di tali principi, e tenendo sempre in conto la cosiddetta legge Cirinnà, si può sancire, concludono i Giudici della Cassazione, che «la costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli ed assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo» dell’IMU «diventi il genitore assegnatario, anche se quest’ultimo non fosse proprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario ma non assegnatario dell’immobile».