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IL NOTAIO RISPONDE SU… POLIZZE VITA

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Le polizze vita cadono in successione?

Per l’importante funzione di previdenza e di risparmio loro attribuita, questi strumenti sono caratterizzati da una disciplina particolare, del tutto svincolata da quella successoria.

Il diritto al pagamento dell’indennità riconosciuto al beneficiario, infatti, è un diritto proprio, legato esclusivamente al contratto di assicurazione, che non comporta alcuna automatica partecipazione all’asse ereditario.

Alla morte dell’assicurato, l’erede non può quindi vantare alcun diritto sull’indennità, salvo che sia stato designato egli stesso quale beneficiario. In tale circostanza, egli acquisterà comunque, come detto sopra, un diritto del tutto indipendente e autonomo rispetto alle pretese che può vantare sul patrimonio ereditario nella sua qualità di erede. Tale autonomia, in particolare, emerge con maggior evidenza nel caso di assicurazione sottoscritta in favore di tutti gli eredi i quali, salvo che dal contratto risulti una diversa ripartizione in quote, ne avranno diritto in parti uguali e non secondo i criteri che a qualsiasi titolo regolino la ripartizione dell’asse ereditario.

Nella prassi, tuttavia, accade assai di frequente che tali polizze vengano stipulate in favore di soggetti terzi, che ne possono godere rivolgendosi direttamente all’assicuratore, senza che le relative somme vengano computate dagli eredi del defunto per il calcolo di eventuali lesioni della legittima.

I legittimari lesi possono tuttavia conteggiare nella massa ereditaria, ed eventualmente aggredire, i premi delle polizze versati dall’assicurato, trattandosi di donazioni indirette in favore dei futuri beneficiari.

Consiglio Nazionale del Notariato