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IL NOTAIO RISPONDE SU… CASA DI RESIDENZA

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Convivo con il mio partner nella sua casa di proprietà, dove ho anche la residenza. Posso avere qualche tutela per evitare di rimanere senza un’abitazione qualora ci lasciassimo?

La disponibilità della casa di residenza comune è un aspetto molto sentito, qualora essa sia di proprietà esclusiva di uno solo dei conviventi. Per costoro, infatti, non esiste una norma come per i coniugi (art. 143 c.c.), per la quale “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”, con la conseguenza che al coniuge non proprietario, tenuto all’obbligo di coabitazione, deve riconoscersi il diritto di abitare nella casa familiare di proprietà dell’altro coniuge. Il convivente, invece, non matura alcun diritto sulla casa di residenza comune se essa è di proprietà del partner, e se l’unione dovesse rompersi rischia di rimanere senza un “tetto”.

A questa situazione di debolezza del convivente non proprietario si può ovviare attribuendogli:

– un diritto di comproprietà sulla casa adibita ad uso comune;

– oppure un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla stessa (destinato a durare vita sua natural durante); diritto quest’ultimo che può essere riconosciuto ai conviventi congiuntamente, anche eventualmente con reciproco diritto di accrescimento (per cui alla morte del primo dei due il diritto reale dell’altro si può estendere all’intero bene).

Consiglio Nazionale del Notariato