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IL CONDOMINO È OBBLIGATO AD INTERVENIRE A TUTELA DEI BENI COMUNI?

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In caso di lavori urgenti, il condomino non ha un obbligo di provvedere, bensì una mera facoltà. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10587 del 16 aprile 2019.

La vicenda. Tizio citava in giudizio i proprietari dell’appartamento soprastante lamentandosi per aver questi effettuato, senza alcuna autorizzazione, lavori di ristrutturazione sul tetto dello stabile condominiale. Il condomino aveva chiesto al Tribunale anche la conferma del ricorso con il quale aveva in precedenza chiesto ed ottenuto il ripristino del tetto del condominio.

 

Il giudice condannava i convenuti al completamento delle opere e al risarcimento dei danni patiti da Tizio. In particolare, il giudice rilevava che non era stata provata l’esistenza di un accordo fra i condomini per la ristrutturazione del tetto crollato; di conseguenza, i condomini del piano superiore erano intervenuti di loro spontanea volontà. Pertanto, questi non avevano diritto alla restituzione delle spese effettuate per il condominio e dovevano rispondere dei danni causati in quanto custodi del cantiere (art. 2051 cod. civ.).

Responsabilità. La decisione viene confermata dalla Corte di Cassazione. Difatti, il Condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, pertanto l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale. Tuttavia, l’intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali non è un obbligo ma una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non può comportare responsabilità per lo stesso condomino. Del resto, il condomino che abbia agito, maldestramente, sulla cosa comune cagionando danno alla proprietà altrui non può possa invocare la mancata iniziativa del danneggiato per sottrarsi alla responsabilità.
Per le queste ragioni, il ricorso è stato rigettato.