La decisione della Corte d’appello di Napoli sulla disciplina ex art. 2051 c.c. e sulla corresponsabilità tra ente pubblico e società appaltata
La responsabilità ex art. 2051 c.c.
Com’è noto, quando un utente della strada instaura, a mezzo del suo patrocinatore, un giudizio finalizzato al riconoscimento della responsabilità in capo all’ente pubblico – quale proprietario e custode delle pubbliche vie – chiedendo la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, viene comunemente invocata l’applicazione dell’art. 2051 c.c. Può succedere che l’ente pubblico chiami in causa la società cui aveva affidato l’appalto per la manutenzione delle pubbliche strade incluse le caditoie, per esserne manlevato. E’ quanto accaduto nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi il Tribunale di Napoli, al termine del quale il Giudice Monocratico, accogliendo la domanda formulata dall’attrice-utente della strada, condannava il Comune di Pozzuoli (in p. del Sindaco p.t.) al risarcimento delle gravi lesioni fisiche subite e, in virtù della manleva, la società appaltata, rigettando la richiesta di manleva da quest’ultima formulata nei confronti dell’Ente assicuratore, a sua volta chiamato in garanzia.
Responsabilità esclusiva dell’ente pubblico
La società appaltata, di fatto condannata, ha appellato la sentenza di primo grado chiedendone la totale riforma, invocando a sostegno due motivi di appello:
a) la responsabilità esclusiva dell’attrice-appellata ex art. 1227, comma II, c.c., richiamando il principio di auto-responsabilità che incombe su ciascuno e ponendo sotto la lente di ingrandimento il comportamento adottato dall’attrice nell’occorso, per non aver evitato un pericolo “prevedibile”, verificatosi in pieno giorno e in prossimità della sua abitazione;
b) in subordine, la responsabilità esclusiva dell’ente pubblico ex art. 2043 o 2051 c.c.
La decisione
Posto che non è affatto normale né prevedibile che una griglia che raccolga acqua piovana si sposti dal suo alloggio naturale, determinando una situazione di evidente pericolo a carico degli ignari utenti della strada, che sebbene abitino in zona e si trovino a percorrere la via de quo in pieno giorno, non possono certo prevedere un tale evento, se non preventivamente consultando una sfera di cristallo, correttamente la Corte di Appello di Napoli, II Sezione Civile, con la sentenza n. 1114/2021, ha rigettato l’appello proposto, ritenendo infondati ed inammissibili i motivi formulati dalla società appellante.
Relativamente al primo, la Corte, compatibilmente con la valutazione del giudice di prime cure, ha confermato “l’applicazione dell’art. 2051 c.c. agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio”.
Con la conseguenza che la responsabilità in capo all’ente pubblico “lungi dall’essere automaticamente esclusa dalla natura e dall’estensione del bene nonché dalle caratteristiche dell’uso da parte degli utenti, impone una verifica in concreto, e secondo i criteri di normalità, della possibilità di esercitare un controllo continuo ed efficace sulla res”.
Efficacemente la Corte di Appello ha dichiarato che “Il fattore estraneo che esclude la responsabilità del custode può effettivamente essere integrato dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purché la condotta di quest’ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell’evento e da ridurre la res in custodia a mera “occasione” dell’infortunio”.
Nel caso di specie, l’attrice ha dimostrato sia “l’effettività dell’accaduto, sia le conseguenze eziologiche del fatto, sia l’impossibilità per ella di avvedersi del pericolo, essendo questo assolutamente occulto. Ed infatti, nella incontestata narrazione dei fatti, confermata integralmente dai due testi escussi su indicazione della parte attrice, è emerso che la griglia si è improvvisamente rotta al passaggio della donna e sotto la sollecitazione del suo corpo. Ciò sta a significare – e il contrario non è stato dimostrato da chi ne avrebbe avuto l’onere – che nulla avrebbe potuto avvertirla della necessità di non passarvi sopra, sia per la sua apparente calpestabilità, essendo fino a quel momento almeno in apparenza integra, sia per l’assenza di qualsivoglia segnale dissuasore dal transito”.
Anche il secondo motivo di appello è stato rigettato, in quanto la richiesta di manleva formulata nel giudizio di primo grado dal convenuto Comune di Pozzuoli si fondava sul capitolato d’appalto, i cui articoli espressamente ponevano l’obbligo, a carico della società appaltata, di occuparsi anche della manutenzione delle strade, ivi comprese le caditoie, tenendo indenne l’ente da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Il comune assume la veste di custode e come tale responsabile della manutenzione
Non si possono far ricadere sui cittadini le conseguenze delle altrui manchevolezze o inadempienze, poiché il Comune, quale proprietario delle pubbliche vie, assume la veste di custode e pertanto responsabile delle situazioni di pericolo e dei danni conseguenti ad eventi imprevedibili, in solido con l’eventuale società cui sia stato affidato, con regolare contratto di appalto, la manutenzione stradale.
Cercare di dimostrare un comportamento negligente e colpevole dell’utente della strada, il quale dovrebbe preoccuparsi e premurarsi di non subire lesioni o danni a cose, soprattutto di giorno, prevedendo la rottura di griglie o altre insidie poste vicino casa, è a dir poco inverosimile, piuttosto bisognerebbe chiedersi come mai non ci siano una manutenzione adeguata ed un vigile controllo delle pubbliche vie.