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GENITORI CONTRO LA BOCCIATURA DEL FIGLIO: LA VALUTAZIONE DEL GIUDICE È LIMITATA

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La valutazione del giudice in materia di pagelle scolastiche non deve andare oltre il limite della ragionevolezza e deve essere fondata sull’interesse degli allievi e di coloro che esercitino la potestà genitoriale che non si identifica «nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi». Lo ha ribadito il TAR Trento con sentenza n. 184/18, depositata il 14 settembre.

 

La vicenda. I genitori di uno studente, ritenendo che il figlio fosse stato ingiustamente non ammesso alla classe successiva, hanno proposto ricorso al TAR Trento, lamentando la mancata comunicazione da parte dell’ente scolastico del rischio di non ammissione, oltre all’illogicità e contraddittorietà nella motivazione di non ammissione da parte del consiglio di classe.

Nessun deficit informativo. Secondo il TAR il primo motivo non merita accoglimento. In primo luogo, osservano i Giudici, le criticità nella preparazione e nell’impegno dell’alunno era comunque evincibili anche dal registro elettronico consultabile dalla famiglia e risultavano anche tempestivamente segnalate con le comunicazioni sull’andamento scolastico dello studente nonché nei colloqui svoltisi con la coordinatrice di classe.

Di conseguenza avrebbe potuto comunque istaurarsi un dubbio nei genitori.

Precisa il TAR che, in ogni caso, «un eventuale difetto nella relazione “scuola-famiglia” non vale ad inficiare la valutazione del consiglio di classe dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva (artt. 7, comma 1, e 8 del regolamento provinciale sopra richiamato) ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero».

Valutazioni scolastiche. Osserva il TAR, quanto al secondo motivo, che «l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi», come da insegnamento giurisprudenziale.

Di conseguenza il sindacato giurisdizionale in merito alle valutazioni scolastiche «si arresta, pertanto, al limite della ragionevolezza al fine di evitare il rischio di debordare nel merito».
In base al regolamento provinciale applicabile al caso di specie, è previsto che il consiglio di classe possa ammettere alla classe successiva gli studenti con carenze, come il figlio dei ricorrenti, «dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità di tali carenze e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso, con verifica finale, da svolgersi di norma all’inizio dell’anno scolastico».

Sul punto, rilevano i Giudici, dagli atti emerge che il consiglio di classe abbia prontamente valutato tali circostanze ritenendo che, nonostante il recupero di parziali insufficienze, il comportamento pregresso e l’incostanza non consentivano una previsione favorevole quanto alla possibilità di rimediare nel breve periodo alle gravi insufficiente residue.

In conclusione risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Per queste ragioni il TAR Trento ha respinto il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.