Home Notizie utili GARANTE PRIVACY: DIRITTO ALL’OBLIO PER CHI SI RIABILITA DOPO UNA CONDANNA. GOOGLE...

GARANTE PRIVACY: DIRITTO ALL’OBLIO PER CHI SI RIABILITA DOPO UNA CONDANNA. GOOGLE DEVE RIMUOVERE URL

297
0

Il Garante Privacy ha ordinato a Google di rimuovere due Url che rimandavano a una vicenda giudiziaria non aggiornata. Chi si riabilita dopo una condanna ha diritto all’oblio

Diritto all’oblio per chi si riabilita dopo una condanna. Perché la permanenza in rete di notizie di cronaca giudiziaria non aggiornate può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona. È il principio stabilito dal Garante per la Privacy che ha ordinato a Google la rimozione di due Url che rimandavano ad informazioni giudiziarie non più rappresentative della attuale situazione di un imprenditore.

 

Diritto all’oblio: informazioni erano obsolete

La persona aveva mandato al Garante un reclamo perché aveva tentato di far deindicizzare a Google due Url che rimandavano a pagine con informazioni relative a una vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolta nel nel 2007 e sulla sentenza di condanna pronunciata nel 2010. Informazioni obsolete, contestava, perché non vi era traccia della successiva riabilitazione conseguita nel 2013 e del fatto che l’uomo non avesse più subito indagini o accuse per quei fatti.

L’interessato, dopo aver tentato di far deindicizzare le pagine direttamente a Google, si è rivolto all’Autorità lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni obsolete e non aggiornate.

Il Garante Privacy ha ritenuto fondato il reclamo e ha ordinato a Google la deindicizzazione, ritenendo che l’ulteriore trattamento dei dati realizzato attraverso la persistente reperibilità in rete degli Url contestati – nonostante la riabilitazione e il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti – determinasse «un impatto sproporzionato» sui diritti dell’interessato, che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere la vicenda.

Impatto sproporzionato sui diritti della persona

Il Garante ha rilevato infatti che il procedimento in questione si era chiuso nel 2010 con il patteggiamento di otto mesi e il beneficio della sospensione condizionale della pena; che nel 2013 il ricorrente aveva ottenuto la riabilitazione e che tale istituto, «pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale».

Questa circostanza, spiega ancora l’Autorità, insieme al tempo passato dai fatti, implica che «l’ulteriore trattamento dei dati dell’interessato, posto in essere mediante la perdurante reperibilità in rete degli URL contestati, determina un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda, tenuto anche conto del fatto che i citati articoli non risultano aggiornati con riguardo agli sviluppi successivi della stessa».

«La persistenza in rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate, infatti, non è in linea – spiega il Garante Privacy nell’odierna newsletter – con i principi alla base dell’istituto della riabilitazione, il quale, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona».