Dal 15 maggio, interessi di mora più leggeri per chi paga in ritardo le cartelle di pagamento. Il tasso scende infatti al 3,01% in luogo dell’attuale 3,50%. Lo prevede il provvedimento firmato ieri dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Interessi di mora ridotti a chi si applicano
Chi riceve una cartella di pagamento e, decorsi 60 giorni dalla notifica non effettua il versamento, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all’effettivo ritardo, come prevede l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
La misura degli interessi di mora, si legge nel provvedimento, viene determinata annualmente con decreto del ministero delle finanze tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.
Inoltre, l’art. 13 del dlgs. N. 159/2015 contempla che il tasso di interesse di mora sia determinato annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 4 aprile 2017, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era stato fissato al 3,50% in ragione annuale.
Con nota del 23 marzo scorso, la banca d’Italia ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017 / 31.12.2017.
Per cui, a decorrere dal 15 maggio 2018, viene disposto che gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% in ragione annuale.