L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 213, chiarisce che il contribuente che paga per il rifacimento della parte comune può fruire della detrazione per il totale delle spese, anche se eccedenti a quelle imputabili in base ai millesimi di proprietà.
Per l’intervento sulla parte comune del tetto del condominio, il contribuente può fruire della detrazione per il totale delle spese, anche se eccedenti quelle imputabili in base ai millesimi di proprietà, purché entro il limite di 60.000 euro (risposta dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2019 n. 213).
Chiarimenti dalle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il tetto costituisce una delle parti dell’edificio necessarie all’uso comune ed è oggetto di proprietà comune dei titolari delle singole unità immobiliari dell’edificio. Con riferimento ai limiti massimi di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l’Agenzia ritiene che il contribuente istante, con riguardo all’intervento sulla parte comune condominiale acconsentito dall’unanimità dei condòmini, abbia diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro. In altri termini, per i lavori condominiali, il condòmino istante potrà sfruttare interamente il limite di detrazione previsto dalla norma per la propria unità immobiliare, ma non potrà avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio.
L’Agenzia ritiene che in presenza di apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condòmini, che attribuisca all’istante la possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, lo stesso possa anche cedere la detrazione sulla spesa sostenuta.