Home Notizie utili DETRAZIONI FISCALI PER I CONDOMINI: L’AMMINISTRATORE DEVE GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

DETRAZIONI FISCALI PER I CONDOMINI: L’AMMINISTRATORE DEVE GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

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Ai fini della fruibilità dei benefici fiscali per lavori straordinari eseguiti dal Condominio, l’amministratore deve poter fornire al singolo condomino l’attestazione del regolare versamento del proprio contributo individuale. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 6086/20.

La vicenda. Una condomina conveniva in giudizio l’ex amministratore del condominio affermando di non aver potuto godere delle detrazioni fiscali dal suo reddito personale nella misura del 36% correlate all’esecuzione di lavori edili di natura straordinaria realizzati sull’edificio per mancanza della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati all’appaltatore. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo all’attrice il diritto ad essere ristorata della somma non potuta portare in detrazione. La Corte d’Appello confermava la decisione. Il soccombente ha impugnato la decisione in Cassazione.

 

Diligenza dell’amministratore. Il ricorrente sostiene che l’onere di rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti effettuati all’appaltatore, di cui al d.m. n. 41/1998 ai fini della possibilità di godere delle detrazioni fiscali, gravava in capo al singolo condomino.

La doglianza risulta infondata. Il Collegio sottolinea infatti che l’art. 1, lett. a), d.m. n. 41/1998 prescrive che il condomino che intenda avvalersi della detrazione fiscale in relazione ai contributi versati all’ente comune per l’esecuzione dei lavori di natura straordinaria sull’edificio ha il solo onere della trasmissione all’Ufficio finanziario della delibera condominiale di approvazione dell’esecuzione di tali lavori e del piano millesimale al fine di individuare il suo contributo al Condominio. Ne consegue che è l’amministratore del condominio a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti effettuati all’appaltatore in quanto è attraverso tale figura che l’appaltante – ossia il Condominio – affida i lavori. Ai fini della fruizione della detrazione, è dunque necessaria l’attestazione dell’amministratore circa il regolare versamento del contributo individuale da parte del singolo condomino che tale detrazione intenda ottenere.

In conclusione, rientra nel dovere di diligenza dell’amministratore condominiale effettuare i pagamenti in modo da garantire ai singoli condomini la possibilità fruire della detrazione fiscale ex l. n. 449/1997, tramite idonea modalità di esecuzione dei pagamenti all’appaltatore, attività comunque rientrante nella propria sfera di competenza.

Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.