La Manovra 2018 ha cambiato le regole delle detrazioni fiscali per i figli a carico. In particolare, il provvedimento ha aumentato la soglia di reddito entro la quale i figli possono essere considerati a carico fiscale dei genitori per presentare la dichiarazione dei redditi, ovvero i modelli 730 o Redditi (ex Unico).
La nuova soglia è fissata a 4.000 euro e sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Riguarderà comunque solo i figli fino ai 24 anni di età. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.
Per l’aumento della platea di beneficiari delle detrazioni per i figli a carico il Governo ha stanziato risorse pari a 92,8 milioni di euro per il 2019, 132,5 milioni per il 2020 e 119,1 per il 2021. A beneficiarne, secondo le stime del ministero dell’Economia, saranno circa 132mila contribuenti.
CHI NE HA DIRITTO – Con la nuova legge di Bilancio 2018 si intende un figlio a carico fin quando “il suo reddito annuo non supera i 2840,51 euro. Dal 2019 l’importo del reddito annuo è aumentato a 4mila euro per i figli under 24.” Qualora il figlio a carico superi i redditi pattuiti il lavoratore dovrà tornare il conguaglio. La detrazione, normalmente, spetta ad entrambi i genitori al 50%, salvo accordo che preveda la detrazione al 100% in favore del genitore col maggior reddito. Se un genitore è a carico dell’altro, il beneficio spetta nella misura del 100% a quest’ultimo.
GLI IMPORTI – Gli importi annui che spettano ai genitori che beneficiano della detrazione sono:
- da 800 a 950 euro, per ogni figlio dai tre anni in su;
- da 900 a 1.220 euro, per ogni figlio sotto i tre anni;
- da 220 a 400 euro, l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap.
COME SI CALCOLA LA DETRAZIONE – Per il calcolo del tetto massimo di reddito per i familiari a carico vanno considerati solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, compresi i redditi dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, con esclusione di quelli esenti come i redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.