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DANNI DA CISTERNA CONDOMINIALE: È RESPONSABILE L’AMMINISTRATORE

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Luca Vancheri 

L’amministratore in quanto gestore del condominio è obbligato al risarcimento dei danni. La sentenza del tribunale di Savona e i precedenti di merito

Risarcimento danni condominio

Chi risponde dei danni ai condomini causati da uno sversamento della cisterna condominiale? Secondo il Tribunale di Savona (sentenza n. 582/2020) l’unico obbligato al risarcimento in quanto gestore del condominio è l’amministratore.

 

I fatti

Ventuno condomini della provincia di Savona citano in giudizio l’ex amministratore chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dal condominio a causa dello sversamento di idrocarburo per riscaldamento dalla cisterna a servizio dell’impianto di riscaldamento centralizzato.

Negli anni ’80 l’assemblea dei condòmini aveva deliberato la rinuncia all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento centralizzato, la vendita della caldaia e dei relativi accessori e la rimozione e smaltimento del serbatoio del combustibile.

Il combustibile presente nel serbatoio ha iniziato a fuoriuscire dallo stesso a causa dell’incuria fino a provocare danni alle parti condominiali.

Responsabilità dell’amministratore di condominio

Durante il giudizio è intervenuta una consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha dimostrato che i danni patiti dal condominio sono riconducibili all’idrocarburo.

Secondo il consulente, l’amministratore avrebbe dovuto provvedere alla rimozione e allo smaltimento del serbatoio, come risulta sia dalle delibere assembleari che dagli atti acquisiti presso le Autorità Pubbliche preposte. Anche le testimonianze raccolte durante il procedimento sono state dirette a dimostrare la responsabilità dell’adozione di misure idonee a garantire lo smaltimento della cisterna da parte dell’amministratore.

Pertanto, l’unico soggetto che è responsabile dei danni patiti dai condòmini è proprio l’amministratore che ha omesso di dare seguito alle delibere assembleari.

La decisione

A tale proposito il Tribunale di Savona cita due sentenze, una di merito e l’altra di legittimità. Anzitutto, quella della Cassazione Penale n. 46385 del 2015 secondo la quale “l’amministratore riveste un ruolo di garanzia in forza del quale egli ha l’obbligo di rimuovere qualsiasi situazione di pericolo attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria” e quella del Tribunale di Milano n. 1944 del 2020, secondo la quale “in forza dell’articolo 1703 del Codice Civile, l’amministratore deve eseguire il mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia”.

Nel caso di specie, pertanto, l’amministratore avrebbe dovuto eseguire le delibere assembleari, provvedendo alla rimozione della cisterna, così da evitare danni al Condominio e ai condòmini. Tale attività non è stata compiuta e, pertanto, l’amministratore è chiamato a rispondere dei danni provocati dalla propria omissione.