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CREDITO AL CONSUMO, SUL TERMINE DI RECESSO I CONTRATTI DEVONO ESSERE CHIARI

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I contratti di credito al consumo devono essere chiari sul termine che il consumatore ha per esercitare il diritto di recesso. Questa la pronuncia della Corte Ue

Sabrina Bergamini

Nel contratto di credito al consumo, il consumatore deve sapere in modo chiaro il periodo nel quale può esercitare il diritto di recesso. I contratti devono dunque indicare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso. E per tutte le informazioni obbligatorie che servono a calcolare quel termine, non possono rinviare a una norma nazionale che sua volta rinvii ad altre norme.

 

È il principio stabilito oggi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è pronunciata su una controversia in Germania fra un consumatore e un istituto di credito.

Credito al consumo e termine di recesso, il caso

Nel 2012, un consumatore ha sottoscritto, presso un istituto di credito, la Kreissparkasse Saarlouis, un mutuo assistito da garanzie reali per un importo di 100 mila euro, al tasso debitore annuo fisso del 3,61%, fino al 30 novembre 2021. Il contratto di mutuo prevede che il mutuatario disponga di 14 giorni per recedere dal contratto e che tale termine inizi a decorrere dopo la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie specificate da una determinata disposizione del codice civile tedesco. Nel contratto però queste informazioni non sono elencate, nonostante stabiliscano da quando si calcola il termine del diritto di recesso, perché si rinvia a una disposizione del diritto tedesco che a sua volta rinvia ad altre norme.

All’inizio del 2016 il consumatore ha comunicato il suo recesso dal contratto. L’istituto però ha ritenuto di aver informato bene il consumatore e che il termine previsto per l’esercizio del diritto fosse scaduto.

La questione è dunque approdata alla Corte di Giustizia, chiamata a interpretare la direttiva sui contratti di credito ai consumatori (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori). Nel caso in questione, la direttiva non si applica al contratti di credito assistiti da garanzia reale ma il legislatore tedesco ha applicato anche a questi contratti il regime previsto dalla direttiva. Da qui la richiesta di una risposta della Corte Ue.

Cosa ha stabilito la Corte sul termine per recedere

Per la Corte i contratti di credito ai consumatori devono chiaramente indicare le modalità di calcolo del termine di recesso. E non possono contenere un doppio rinvio a norme nazionali, perchè il consumatore deve avere su questo un’informazione chiara.

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che «la direttiva, che mira a garantire ai consumatori un livello elevato di tutela, dev’essere interpretata nel senso che i contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso. L’efficacia del diritto di recesso sarebbe altrimenti seriamente affievolita».

Secondo la direttiva, se il consumatore esercita il diritto di recesso, paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti sul capitale dalla data di prelievo del credito fino al rimborso, senza indugio e non oltre 30 giorni di calendario dall’invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione.

La direttiva, prosegue la Corte, «osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale, facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni del diritto nazionale, per quanto attiene alle informazioni obbligatorie la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso».

In caso di un doppio rinvio il consumatore infatti non può capire bene qual è il suo impegno contrattuale né verificare se il termine di recesso di cui può fruire abbia iniziato a decorrere.