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COSA SUCCEDE SE LA COMPAGNIA AEREA CANCELLA IL VOLO A CAUSA DI UNO SCIOPERO?

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Non di rado accade che i consumatori siano lasciati a terra dalle compagnie aeree a causa degli scioperi del personale di bordo che portano a cancellazioni di voli (e inenarrabili odissee per chi viaggia). Ecco perché agli sportelli dell’Unione nazionale Consumatori giungono spesso richieste di chiarimento su questo specifico aspetto: in caso di scioperi, il viaggiatore ha diritto al risarcimento?

 

La questione è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia (proc. C-195/17) che si è occupata di un caso riguardante la cancellazione nel 2016 dei voli della compagnia TUIfly. I disagi erano dovuti alle assenze in massa del personale, che si era messo in malattia dopo aver appreso che l’azienda avrebbe avviato un piano di ristrutturazione. Così, nei primi giorni di ottobre 2016 piloti e equipaggio di cabina della compagnia TUIfly si erano assentati in alta percentuale con pesanti ripercussioni, ritardi e cancellazioni.

L’evento fu definito “sciopero selvaggio” trattandosi di manifestazione non organizzata dai sindacati, ma (e qui sta l’importanza del provvedimento) secondo la Corte, lo sciopero fu diretta conseguenza di una decisione della compagnia: le ristrutturazioni rientrano nell’ordinaria gestione aziendale e possono verosimilmente causare conflitti con il personale dipendente coinvolto. Insomma lo sciopero (sia pur “selvaggio”) non può essere considerato come “causa eccezionale”.

Eppure, se un consumatore si rivolge all’ENAC (Ente Nazionale per l’aviazione Civile), gli viene riferito che gli scioperi regolarmente proclamati e indetti dai rappresentanti dei lavoratori dovrebbero rientrare nell’ambito delle circostanze eccezionali.

Le cose non stanno proprio così: come previsto negli orientamenti della Commissione Europea, infatti, deve essere svolta una valutazione caso per caso al fine di valutare l’effettiva sussistenza di cause eccezionali per l’esclusione dell’obbligo del vettore di corrispondere la compensazione per la cancellazione o per il ritardo superiore alle tre ore.

Ecco perché, includere lo sciopero tra le cause di esclusione dei rimborsi, è informazione comunque fuorviante posto che la Corte di Giustizia dice che le due condizioni (cumulative) affinché un evento possa essere qualificato come «circostanza eccezionale» sono queste: la circostanza non deve essere, per sua natura o per sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e deve sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultima.

Dunque, d’ora innanzi, se vi capitasse di restare a terra a causa di uno sciopero del personale della compagnia aerea, è molto probabile che vi spetti un indennizzo! Se avrete bisogno di assistenza per ritardi o cancellazioni, ci sono gli esperti dello Sportello turismo/viaggi dell’Unione Nazionale Consumatori pronti a rispondervi.