Il venditore è obbligato, per legge, a garantire l’acquirente del fatto che il bene venduto sia immune da vizi e corrispondente alle qualità descritte
La garanzia per il bene difettoso
Può succedere che, una volta acquistato, un prodotto non funzioni bene o presenti dei difetti rispetto alle caratteristiche descritte al momento dell’acquisto. In questi casi, la legge offre diverse tutele all’acquirente e l’ampiezza della garanzia offerta varia a seconda della tipologia di bene, della natura dell’acquirente (consumatore o no), della presenza o meno di una garanzia convenzionale.
La tutela contro il bene difettoso nel codice civile
La garanzia generale per l’acquirente è quella disciplinata dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile, che la considera un effetto naturale del contratto di compravendita: ciò significa che, se le parti non prevedono diversamente, il venditore è sempre responsabile nei confronti del compratore quando la cosa venduta presenta dei difetti tali da renderla inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Le parti, in realtà, possono anche decidere di escludere o limitare tale garanzia ma il patto non ha effetto se il venditore era in malafede e, pur sapendo che la cosa era affetta da vizi, non ha informato il compratore.
Denuncia dei vizi entro otto giorni e azione entro un anno
Il compratore che dovesse riscontrare un difetto nella cosa acquistata, per far valere la garanzia civilistica, ha l’onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso entro otto giorni dalla loro scoperta e comunque l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene, fatte salve le ipotesi in cui il venditore riconosca l’esistenza del vizio o lo occulti dolosamente, poiché in tal caso non è necessaria la denuncia.
Effetti della garanzia civilistica
Quanto agli effetti della garanzia, l’art. 1492 c.c. dispone che in seguito alla denuncia del vizio, il compratore può a sua scelta domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Quest’ultima, tuttavia, è l’unica opzione a disposizione dell’acquirente se gli usi escludono la risoluzione.
Se compiuta con domanda giudiziale la scelta è irrevocabile.
La tutela contro il bene difettoso nel codice del consumo
Alla garanzia di portata generale prevista dalle norme civilistiche, si affiancano le tutele offerte dagli artt. 130 e seguenti del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. “Codice del consumo“), che si applicano quando il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore.
In questo caso, l’art. 130, primo comma, del codice del consumo statuisce che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
Denuncia entro due mesi e azione entro ventisei mesi
La responsabilità del venditore (ergo, la garanzia del bene), ex art. 132, 1 comma, del codice del consumo, permane per due anni, mentre l’unico limite temporale all’esercizio del diritto da parte del consumatore è fissato dal comma successivo che prevede che la denuncia del vizio del prodotto vada esperita entro 2 mesi dalla scoperta dello stesso. Anche in tal caso, la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
L’azione diretta a far riconoscere i vizi del bene si prescrive, invece, nel termine di ventisei mesi dalla consegna dello stesso.
Il comma 3 dell’art. 132, estendendo il raggio di tutela del consumatore, sancisce l’importante previsione in forza della quale gli eventuali difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono come già esistenti a tale data, liberando così l’acquirente dall’onere di provare che il vizio sia stato da lui cagionato. Ciò tranne nel caso in cui tale presunzioni risulti incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità.
Effetti della garanzia per il consumatore
In presenza di un difetto di conformità (vizio del prodotto, malfunzionamento, inidoneità all’uso cui il prodotto è generalmente destinato o all’uso promesso dal venditore), il compratore-consumatore può a sua scelta domandare al venditore la riparazione o la sostituzione del bene – in entrambi i casi senza costi aggiuntivi (salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro) – ovvero una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.
Successivamente alla denuncia del difetto di conformità, il venditore ha facoltà di offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile (salvo che lo stesso non abbia già richiesto uno specifico rimedio che il venditore è in tal caso obbligato ad attuare). Il consumatore può accettare la proposta ovvero respingerla scegliendo uno dei rimedi concessi dall’art. 130.
Garanzia convenzionale per il bene difettoso
In presenza di garanzia convenzionale, infine, ferma restando l’impregiudicabilità delle tutele approntate dal codice civile e dal codice del consumo, si applica quanto specificato nella dichiarazione o nella pubblicità della garanzia stessa, che deve indicare, secondo l’art. 133 Codice del consumo, in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia medesima e gli elementi necessari per farla valere, la durata e l’estensione territoriale, nonché i dati (nominativo, sede, ecc.) del soggetto che si è vincolato ad offrirla. Inoltre, è indispensabile che la stessa specifichi che il consumatore è titolare dei diritti riconosciutigli dal codice del consumo, che sono lasciati impregiudicati.
Se il consumatore ne fa richiesta, la garanzia deve essere resa disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo accessibile.
In assenza di tutti tali requisiti, il consumatore può comunque continuare ad avvalersi della garanzia ed esigerne l’applicazione.