Home Notizie utili CORRISPETTIVO CMOR NELLE BOLLETTE: COS’È E COME FUNZIONA

CORRISPETTIVO CMOR NELLE BOLLETTE: COS’È E COME FUNZIONA

358
0

Annamaria Villafrate 

Il corrispettivo Cmor serve a garantire un indennizzo al vecchio gestore in caso di mancato pagamento di fatture prima del passaggio al nuovo fornitore

Cos’è il corrispettivo Cmor

Il corrispettivo Cmor è un indennizzo che viene garantito al fornitore, se prima del passaggio a quello nuovo, l’utente risulta moroso nei confronti del primo delle ultime tre mensilità.

Il corrispettivo Cmor viene quindi indicato nella bolletta del nuovo fornitore, per consentire a quello precedente, rimasto insoddisfatto, di recuperare quanto non ancora riscosso. Indennizzo che può essere addebitato nella bolletta del nuovo gestore a condizione che l’importo sia pari o superiore a 10 euro. La disciplina del Cmor e del suo funzionamento è contenuta in particolare nella Delibera Arera n. 593/2017/R .

 

Finalità dell’indennizzo Cmor

Appare evidente che il corrispettivo Cmor è stato introdotto per tutelare il precedente fornitore. Nel mercato libero odierno ogni consumatore ha infatti la possibilità di passare da un fornitore a un altro con una maggiore libertà rispetto a quanto avveniva in passato. Questo, se da un lato, ha stimolato la concorrenza, dall’altro ha aperto le porte a problemi, come quello di usare il trucchetto del passaggio da un gestore a un altro per evitare di pagare le ultime bollette, noto come “turismo energetico”. Ora, è evidente che, se il gestore è a credito di somme assai modeste, non ha alcun interesse ad agire in giudizio per recuperarle, non solo per i costi da sostenere ma anche per i tempi, spesso troppo lunghi. Da qui l’introduzione dell’indennizzo Cmor, che però non è applicabile a tutti i tipi di utenze.

A quali utenze di applica

Il Cmor si applica infatti alle seguenti tipologie di utenze:

  • elettriche a bassa tensione;
  • domestiche di gas naturale;
  • domestiche condominiali con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
  • usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.

Condizioni per il riconoscimento del Cmor

Il Cmor non viene riconosciuto sempre e comunque, ma solo in presenza di determinate condizioni e presupposti:

  • l’indennizzo deve essere richiesto nel termine compreso tra i sei e i dodici mesi dal passaggio al nuovo gestore per consentire all’utente di procedere al pagamento delle ultime bollette;
  • esso riguarda solo le utenze sopra indicate;
  • il cliente deve essere stato morosonegli ultimi tre mesi del contratto precedente;
  • il fornitore deve aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla chiusura del contratto, compresa l’emissione della fatturafinale;
  • l’utente deve essere stato messo in moraMorositàche, se riguarda il gas, deve essere avvenuta a mezzo raccomandata e in quella sede l’utente deve essere stato informato che in caso di mancato pagamento gli sarebbe stato applicato l’indennizzo Cmor per il precedente fornitore.
  • il cliente anche sopo la messa in mora deve risultare inadempiente;
  • il credito del fornitore non deve fare riferimento a corrispettivi dovuti per la ricostruzione dei consumi a causa del cattivo funzionamento del misuratore dell’energia elettrica o del gas;
  • il fornitore deve aver risposto alla richiesta di rettifica della fatturazione o al reclamo relativo ai corrispettivi non pagati e deve aver pagato gli indennizzi automatici previsti dal TIQV, se i tempi della non sono stati rispettati.

Come viene calcolato il Cmor

Ai fini del calcolo Cmor possono essere prese in considerazione le bollette non pagate, che però hanno contabilizzato consumi negli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura.

Il calcolo quindi viene eseguito dal fornitore e il suo valore è rapportato, per ogni credito, alla stima della spesa di due mensilità sostenuta per l’erogazione al consumatore finale moroso. In ogni caso non c’è un importo massimo stabilito per legge, inoltre è prevista la possibilità di sommare all’indennizzo un precedente Cmor fatturato al cliente e non riscosso.

Cmor: dove appare in bolletta

Abbiamo visto che l’indennizzo Cmor viene indicato nella bolletta del nuovo gestore. In particolare questa voce di costo è rinvenibile nella sezione “altre voci comprese nella bolletta elettrica” con un’apposita dicitura da cui emerge chiaramente l’addebito del precedente fornitore, a titolo di indennizzo, per una o più bollette non pagate.

Cosa fare se il Cmor non è dovuto

Può naturalmente accadere che il Cmor sia addebitato in bolletta a un utente che invece è stato regolare nel pagamento di tutte le bollette del precedente fornitore. In questo caso la prima cosa da fare è di presentare un reclamo formale al fornitore via Pec, a mezzo raccomandata o a mezzo fax, perché danno la possibilità di verificare l’avvenuta ricezione ricevuta dall’altra parte. La risposta al reclamo deve giungere nel termine di 40 giorni. Se questa non è soddisfacente o non arriva nel termine suddetto è necessario rivolgersi all’Autorità per l’Energia, anche se non è detto che Arera apra un procedimento nei confronti del gestore di luce e gas, limitandosi a verificare se il reclamo è fondato o meno. L’ultima strada percorribile è la richiesta di una consulenza a un’associazione dei consumatori.