Home Notizie utili CONTRATTI: LE CLAUSOLE DA NON FIRMARE

CONTRATTI: LE CLAUSOLE DA NON FIRMARE

279
0

Quando allacciamo un servizio (luce, gas, telefono), sottoscriviamo una polizza assicurativa o acquistiamo un pacchetto turistico (etc.), sottoscriviamo contratti inseriti in moduli o formulari prestampati. Sovente, per eccesso di fiducia, per impreparazione o pigrizia non leggiamo i documenti e finiamo per sottoscrivere accordi o condizioni che poi si ritorcono contro di noi. È il caso delle cosiddette “clausole vessatorie”, cioè clausole illecite e abusive che pongono il consumatore in una posizione di “debolezza contrattuale” producendo a suo carico un significativo squilibrio di diritti ed obblighi.

Il Codice del Consumo (artt.33 e ss) pone delle regole che affrontano questi rischi e che mirano a tutelare il consumatore.

CHE COSA SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE

 

Cosa sono le clausole vessatorie?

Si tratta di clausole contrattuali che vengono formulate in modo da risultare particolarmente sfavorevoli per il consumatore e creano uno squilibrio negoziale a vantaggio del venditore.

Quali sono le clausole che la legge presume vessatorie?

L’art 33 del Codice del Consumo fa un elenco delle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Questo elenco non è tassativo: vessatorie sono tutte le clausole che , anche se non presenti nell’art 33 Cod. Cons., realizzano una situazione di eccessivo squilibrio e danno a carico del consumatore. Ex art 33 Cod. Cons. sono vessatorie le clausole che:

escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

escludono o limitano l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

prevedono un impegno definitivo (irrevocabile) del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

consentono al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso (ciò tranne nel caso di giusta causa, documentabile);

prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che lo stesso non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto (perché per esempio contenute in un allegato non mostrato);

stabiliscono che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione (sono escluse le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto);

riservano al professionista il potere di accertare (secondo il proprio insindacabile giudizio) la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o gli conferiscono il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

limitano la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinano l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

limitano o escludono l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore (ossia la facoltà di rifiutarsi di adempiere un’obbligazione se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria);

consentono al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

prevedono l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile;

stabiliscono come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

COME RICONOSCERE LE CLAUSOLE VESSATORIE

A chi spetta l’onere della prova in caso di controversia?

L’onere di dimostrare che non si tratta di clausole vessatorie spetta sempre al professionista, sul quale incombe la prova che la clausola è stata oggetto di una specifica trattativa tra le due parti. Egli deve dimostrare pertanto che il consumatore che ha sottoscritto le condizioni contrattuali era consapevole e conscio dei suoi diritti e doveri.

Quali sono i criteri per valutare la vessatorietà di una clausola?

Il Codice del Consumo fornisce all’art.34, in linea orientativa, alcuni parametri per valutare la vessatorietà o meno di una clausola contrattuale. E’ importante ricordare che la legge parla di “presunzione” di vessatorietà: per capire se la clausole è vessatoria o meno, si pone come necessaria l’interpretazione di altri elementi riguardanti la compravendita del bene/servizio. Quel che conta è che sia rispettato l’equilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle due parti. Nel leggere il contratto dobbiamo tener conto di ciò che esso dispone in ogni sua parte.

Sottoscrizione di contratti contenuti in moduli o fomulari (cd. Contratti di adesione)

Questi contratti sono particolarmente meritevoli di attenzione poiché si tratta di moduli o formulari prestampati e dunque predisposti solo da una delle parti contraenti, – il professionista – con i quali vengono definite a priori le condizioni che regoleranno i rapporti tra un soggetto e l’altro. Sono diffusi sopratutto nel commercio su larga scala, in particolare nei servizi bancari, assicurativi, nelle società d telecomunicazioni o di fornitura di un servizio (luce, acqua, gas). In questi casi è necessario dimostrare che il consumatore ha avuto modo di conoscere il testo, analizzarne i contenuti e decidere di approvarlo apponendo una doppia sottoscrizione anche per le condizioni considerate più svantaggiose.

La clausola oggetto di specifica contrattazione tra le parti è da considerarsi vessatoria?

In termini generali la legge prevede che possano considerarsi vessatorie le clausole non contrattate specificatamente.

In questi casi e’ il professionista che deve fornire la prova inerente la contrattazione della specifica clausola. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che è necessaria la prova di una trattativa e a tal fine non e’ sufficiente la sottoscrizione di una semplice lista di clausole – ad esempio quelle contenute in un contratto di adesione sottoscritto solo in calce – ma la clausola può essere considerata valida SOLO se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta. Quindi, in termini pratici, la clausola che teoricamente potrebbe dirsi vessatoria diventa valida se specificatamente conosciuta, approvata e sottoscritta dal consumatore.

La nullità di protezione

La legge individua delle clausole che sono sempre considerate vessatorie, dunque nulle, anche se sono state oggetto di trattativa individuale. Si tratta delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

-escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

– escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento inesatto da parte del professionista;

– prevedere l’adesione del consumatore estesa a clausole che non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

COME DIFENDERSI

Come ci si difende dalle clausole vessatorie?

Il consumatore può, nella fase di stipulazione del contratto, rifiutarsi di sottoscrivere la singola clausola. In una fase successiva, una volta cioè che la clausola è stata inserita, si può chiedere con un ricorso giudiziario la dichiarazione di vessatorietà delle singole clausole. Le associazioni dei consumatori, infine, hanno la possibilità di avviare delle azioni inibitorie volte a far eliminare le clausole ritenute vessatorie, contenute nei contratti, specie quelli di massa conclusi attraverso formulari standard.

Cosa succede se la clausola è ritenuta vessatoria dal giudice?

Una clausola contestata e riconosciuta vessatoria da un giudice diventa nulla, quindi inefficace, mentre il resto del contratto rimane valido in tutti i suoi punti e produrrà gli effetti consapevolmente stabiliti e voluti dalle parti.

Autore: Anna Antico