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CONTRASSEGNO INVALIDI: COS’È E COME FUNZIONA

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Avv. Marco Sicolo

Il contrassegno invalidi identifica un’autorizzazione amministrativa che viene rilasciata, a domanda, a favore di determinati soggetti al fine di agevolarne gli spostamenti a bordo di veicoli a motore.

Il contrassegno risponde ai requisiti di forma, dimensioni e contenuto stabiliti dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 98/376/CE del 1998, recepita dall’Italia con D.P.R. 151/12.

Il contrassegno per disabili europeo (CUDE), di colore azzurro, è stato ufficialmente adottato anche in Italia dal 15 settembre 2012, in sostituzione del vecchio talloncino di color arancione, ormai privo di validità.

 

Il certificato invalidi europeo dà diritto alle agevolazioni nella circolazione stradale in tutto il territorio dell’Unione Europea.

A chi spetta il contrassegno invalidi

Il contrassegno invalidi può essere rilasciato a soggetti:

con ridotta capacità di deambulazione

non vedenti

A tal fine, l’interessato deve sottoporsi a visita di accertamento presso la propria Asl di riferimento e ottenere apposita certificazione medica.

Il certificato medico va quindi allegato alla domanda di rilascio del contrassegno disabili da inoltrare al sindaco.

Il contrassegno ha una validità di cinque anni, anche in caso di invalidità permanente, e può essere rinnovato alla scadenza, previa visita dal proprio medico curante che certifichi il permanere delle condizioni che ne avevano giustificato il primo rilascio.

Il contrassegno invalidi temporaneo

Il contrassegno invalidi può anche essere rilasciato a titolo temporaneo, se il soggetto richiedente dimostri di avere una limitata capacità di deambulazione, conseguente ad infortunio o altra patologia.

In tal caso, il personale medico dell’Asl è tenuto a indicare, in sede di certificazione della limitazione, la presumibile durata della stessa.

Il contrassegno invalidi temporaneo può inoltre essere rilasciato a favore di persone non autosufficienti, che necessitano di assistenza per recarsi nei luoghi di cura.

Le agevolazioni a cui dà diritto

Il contrassegno disabili dà diritto a una serie di agevolazioni nell’ambito della circolazione stradale a favore del veicolo a bordo del quale si trova il titolare dell’autorizzazione.

In particolare, con il contrassegno invalidi è possibile:

circolare e parcheggiare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, quando sia consentito l’accesso anche a mezzi di pubblica utilità; va notato che, in presenza di varchi elettronici, potrebbe essere necessario comunicare preventivamente la targa del veicolo ai competenti organi di polizia municipale;

circolare sulle corsie riservate a taxi e mezzi pubblici;

circolare in condizioni di blocco del traffico (per motivi di sicurezza pubblica, inquinamento etc.);

parcheggiare sugli appositi spazi pubblici riservati ai disabili (tranne quelli destinati a un singolo utente e identificati in segnaletica con uno specifico numero di targa);

parcheggiare senza vincoli di orario nelle zone di sosta a tempo determinato;

parcheggiare gratuitamente nelle zone con sosta a pagamento, ad es. strisce blu, se gli spazi di parcheggio riservati ai disabili siano già occupati. Questa agevolazione è prevista solo se espressamente prevista da specifiche disposizioni del Comune (al proposito, va segnalato il disegno di legge proposto a inizio 2019 per rendere generale tale agevolazione).

In ogni caso, non è consentito circolare o sostare in deroga alle comuni regole della circolazione stradale quando il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione, ad esempio in luoghi dove siano previsti:

rimozione forzata

divieto di fermata

passi carrabili, strisce pedonali, piste ciclabili, ponti, gallerie, fermate di bus, intersezioni stradali etc.

zone a traffico limitato e aree pedonali ove non sia autorizzato l’accesso a nessun tipo di veicolo di pubblica utilità.

In ogni caso, un veicolo su cui sia esposto il contrassegno disabili non può essere sottoposto a rimozione stradale o blocco con ganasce, salva l’applicazione della corrispondente sanzione pecuniaria.

Come si usa il contrassegno disabili

Per usufruire di tali facilitazioni e quindi non incorrere nelle sanzioni comunemente previste dal codice della strada, il contrassegno disabili in corso di validità deve essere esposto, in posizione ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Il contrassegno va esposto in originale: non sono ammesse riproduzioni e fotocopie dello stesso, che quindi non esonerano l’interessato dal rispetto delle comuni regole della circolazione.

In caso di contraffazione, inoltre, scatta anche la responsabilità penale.

Il contrassegno invalidi è ad uso strettamente personale e non è cedibile a terzi: l’interessato deve essere quindi a bordo del veicolo per poter godere delle relative agevolazioni, anche se non si trovi alla guida.

Il soggetto che utilizzi il contrassegno invalidi in assenza del titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 188 C.d.S. per uso improprio del contrassegno.

Il contrassegno non è collegato ad un veicolo in particolare, ma può essere utilizzato, di volta in volta, su diversi veicoli.

In caso di furto o smarrimento, è possibile ottenere un duplicato, allegando alla richiesta la relativa denuncia presentata presso le autorità locali.

Giurisprudenza in tema di contrassegno invalidi

A titolo di esempio, in giurisprudenza è stata confermata la validità di multe per violazione del codice della strada, quando:

il contrassegno esposto non era in versione originale, ma solo in fotocopia;

il soggetto autorizzato non aveva esposto il contrassegno sul veicolo e l’aveva prodotto solo successivamente, presso il comando di Polizia Municipale;

il contrassegno era esposto, ma il titolare non era a bordo. A nulla rilevava che il guidatore avesse affermato di utilizzare il veicolo, nel caso concreto, nell’interesse del soggetto autorizzato.