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CONDANNATO IL VENDITORE DELL’AUTO USATA CHE HA ALTERATO IL CHILOMETRAGGIO

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Ad inchiodare il venditore sono le parole del vecchio proprietario della vettura. Così è stato possibile certificare il bluff relativo all’effettivo chilometraggio del veicolo (Corte di Cassazione, sentenza n. 10339/20 del 17 marzo).

Il fatto. Pessimo affare per il rivenditore d’auto: prova a piazzare una vettura usata ma ne ‘alleggerisce’ il chilometraggio, e il bluff, poi scoperto, gli vale una condanna. Per i Giudici, difatti, è logico parlare di truffa ai danni dell’acquirente della vettura.

Truffa. Concordi i Giudici di merito, che ritengono evidente la colpa del titolare di una rivendita di auto che ha volutamente mistificato un dato importante – il chilometraggio – di una vettura usata acquistata da un cliente. Consequenziale la sua condanna per il reato di truffa, con annesso risarcimento in favore del compratore.

 

Sulla stessa linea anche la Cassazione, che conferma in via definitiva la penale responsabilità del rivenditore d’auto.

Nessun dubbio, in sostanza, sull’inganno perpetrato ai danni di un cliente in ordine al chilometraggio della vettura da lui acquistata. A inchiodare il venditore sono le dichiarazioni del vecchio proprietario dell’automobile: quest’ultimo ha riferito di aver ceduto al titolare della rivendita «l’autovettura con 282.000 chilometri percorsi», ovviamente prima che essa venisse venduta nuovamente a un privato, che aveva effettuato l’acquisto anche sulla base della «convinzione che si trattasse di veicolo che aveva percorso solo 130.000 chilometri», come certificato dal rivenditore.