Quando si verifica un incidente all’estero la legge che va applicata è sempre quella dello Stato nel quale ci troviamo. Ma come funziona l’assicurazione auto in questi casi? E come si può ottenere il risarcimento? Se l’incidente è avvenuto in un paese del See, il Sistema economico europeo (che comprende gli Stati membri dell’Unione europea più Liechtenstein, Islanda e Norvegia), in Svizzera, o in uno Stato che accetta la Carta verde, il sinistro si può benissimo gestire una volta tornati in Italia, attenendosi alla procedura europea recepita nel 2003.
La procedura. La normativa europea, recepita in Italia con il D.Lgs.190/03 stabilisce che, se durante un viaggio all’estero in uno dei Paesi del sistema carta verde, ci si trovi coinvolti in un incidente stradale, si possa chiedere il risarcimento danni all’assicurazione estera del responsabile del sinistro. A patto che entrambi i mezzi coinvolti siano immatricolati e assicurati in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Oltre all’assicurazione, è possibile anche rivolgersi al rappresentante in Italia della compagnia straniera, il cosiddetto mandatario. Le compagnie, infatti, per legge sono tenute a nominarne uno in ogni Stato del See diverso da quello in cui hanno la propria sede legale.
Si tratta, in ogni caso, di un aiuto, quello del mandatario, di cui non è obbligatorio avvalersi: si può infatti chiedere il risarcimento anche direttamente alla compagnia assicurativa straniera o alla persona che ha causato il sinistro.
Per sapere chi è il mandatario in territorio italiano, cioè la persona a cui ci si può rivolgere per avere il risarcimento, esiste un apposito ufficio presso l’IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), al quale mandare la richiesta. Nel compilare la richiesta di risarcimento per un incidente avvenuto in territorio straniero dell’area carta verde bisogna dunque esplicitare il nominativo del soggetto coinvolto nell’incidente, il numero di targa del suo veicolo e il nome della sua compagnia assicurativa. Se si fa riferimento ad un broker o a un agente, si può delegare a questi il compito di contattare l’IVASS e il mandatario.
In ogni caso, la pratica può essere affidata anche in un secondo momento al mandatario, che provvederà a chiedere e possibilmente ottenere il risarcimento. In ogni caso è bene contattare anche la propria compagnia di assicurazione e avvertirla dell’accaduto.
Se invece l’incidente ha avuto luogo al di fuori del sistema carta verde è importante rivolgersi agli uffici dell’UCI, l’ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia, che fornirà tutte le informazioni del caso. La sede dell’Ufficio Centrale Italiano si trova a Milano, in Corso Sempione 39.
Cos’è la Carta verde? Si tratta di un certificato internazionale di assicurazione che consente alla nostra auto di circolare in Paesi esteri se si è in regola con l’obbligo dell’assicurazione Rca dello Stato che si sta visitando. Se ne siamo sprovvisti, una volta giunti alla frontiera del Paese che intendiamo visitare, possiamo acquistare una polizza temporanea, che tuttavia è molto più costosa. La Carta verde non è necessaria per circolare nei paesi del See, in cui vige il principio di libera circolazione, e in Svizzera.
Gli italiani devono procurarsela (è bene farlo prima della partenza, richiedendola alla propria compagnia assicurativa) per guidare in una serie di nazioni (Albania, Andorra, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Russia). La carta verde è rilasciata dal proprio ufficio nazionale competente, il cosiddetto Bureau del paese d’immatricolazione del veicolo. In Italia è l’Uci, l’Ufficio centrale italiano con sede a Milano.
Ma vediamo nel dettaglio qual è la procedura per ottenere il rimborso. Per prima cosa, dopo l’incidente bisogna prendere tutti i dati dell’auto che vi ha danneggiato: è indispensabile avere almeno il numero di targa. Meglio, comunque, compilare anche la constatazione amichevole (simile in tutti i Paesi europei), verificando la corrispondenza dei campi tra il proprio modulo e quello dell’automobilista straniero. Meglio scattare anche delle foto che possano testimoniare il danno subìto.
Contattare la Consap. Al nostro ritorno in Italia, per conoscere il nome dell’impresa assicuratrice estera e del mandatario con cui prendere contatti, possiamo rivolgerci al Centro d’informazione italiano della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa), attraverso il Portale unico che consente l’invio telematico della richiesta. In alternativa possiamo contattare la Consap utilizzando l’apposito modello A da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo richieste.centro@consap.it o Pec a centroinformazioni@pec.consap.it, indicando in modo chiaro: la nazione in cui è accaduto il sinistro, data, targa del veicolo responsabile del sinistro e Stato di immatricolazione della vettura responsabile.
Ricordate che la normativa si applica solo se le vetture coinvolte sono immatricolate e assicurate in uno dei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo). In base alle informazioni inviate (sostanzialmente tramite il numero di targa dell’auto che ha provocato l’incidente), il Centro di informazione della Consap risale alla compagnia di assicurazione dell’automobilista straniero e al suo referente in Italia. Quando riceve la richiesta di risarcimento, il referente avvia la procedura (raccoglie i dati, avvia le perizie…) ed entro tre mesi deve comunicare l’offerta di risarcimento o i motivi per i quali ritiene di non dovervi indennizzare;
Se l’incidente è stato causato da un veicolo non immatricolato in un Paese SEE la richiesta di risarcimento deve essere inviata al Bureau del Paese dell’incidente, come indicato dalla Carta verde.
Tre mesi per studiare le carte. Consap raccoglierà le informazioni necessarie dal Centro d’informazione estero competente e ci risponderà, indicandoci il nome del mandatario cui dovremo rivolgerci ai fini della gestione e liquidazione del sinistro. A quel punto si potranno prendere contatti diretti con il mandatario, con il quale trattare il risarcimento. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, il referente estero avvierà la procedura ed entro tre mesi ci dovrà comunicare l’offerta di risarcimento o i motivi per i quali ritiene di non doverci risarcire.
L’Organismo di indennizzo. Qualora l’assicurazione o il mandatario non formulino una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi, o l’assicuratore estero non abbia nominato un proprio mandatario in Italia, o il veicolo non sia stato identificato o non risulti assicurato, il danneggiato può presentare domanda di risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano della Consap. Nell’istanza vanno indicate: data, ora e nazione in cui si è verificato il sinistro, targa del veicolo responsabile, Stato in cui quest’ultimo è stato immatricolato e copia del documento del danneggiato e del richiedente, se è una persona distinta dal danneggiato.
Il caso della Svizzera. La situazione è in parte diversa se l’incidente avviene in Svizzera o se la colpa è di un veicolo immatricolato e assicurato in questo paese. La Confederazione elvetica, infatti, non aderisce al See. Grazie a un accordo italo-svizzero è comunque possibile rivolgersi al Centro di informazione per conoscere il nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di assicurazione elvetica, ma non abbiamo la certezza che ci risponda. In questo caso la nomina del mandatario da parte della compagnia è facoltativa, né sussiste alcun obbligo per il mandatario in Italia, qualora ci fosse, di fornire una risposta motivata entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, né è possibile rivolgersi all’Organismo di indennizzo in mancanza di risposta motivata. Dovremo dunque contattare da soli la compagnia assicurativa.
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con Facile.it, il sito di comparazione che mette a confronto le offerte assicurative e finanziarie.
Autore: Di Giusy Iorlano (Facile.it)