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CENTAURO TRADITO DA UNA BUCA NEI PRESSI DI CASA SUA: POTEVA PREVEDERE L’EVENTO?

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Cassato il provvedimento che riconosceva la responsabilità esclusiva del danneggiato per colpa, poiché non si può far gravare sul cittadino l’obbligo di conoscere e ricordare l’ubicazione delle buche che si trovano nei pressi dei luoghi spesso frequentati al fine di evitare e prevedere gli eventi dannosi.
Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14908/19, depositata il 31 maggio.

La vicenda. Il Tribunale accoglieva la domanda di due attori che chiedevano il risarcimento dei danni al Comune poiché, mentre percorrevano a bordo di un ciclomotore una stradina ubicata nei pressi dell’abitazione di uno dei due, finivano in una buca, poco visibile perché piena di acqua piovana. A seguito di ricorso in appello da parte del Comune, la Corte di Appello riformava la decisione impugnata, ritenendo esclusiva la colpa del danneggiato, poiché egli avrebbe dovuto moderare la velocità ed evitare la buca, sulla base del fatto che conosceva bene la stradina, essendo nei pressi di casa sua. Ricorrono, dunque, per cassazione i due attori iniziali, lamentando l’erronea attribuzione della responsabilità per colpa in capo al danneggiato e il riconoscimento ai fini decisori di elementi privi di valore, quali l’eccesso di velocità e la vicinanza della buca all’abitazione.

La velocità del ciclomotore. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei due danneggiati, osservando come il giudizio operato dalla Corte di merito fosse nei termini del tipico controfattuale, il quale consiste in un giudizio ipotetico che si pone come alternativo ad un fatto certo o sufficientemente probabile. Nel caso concreto, tale giudizio verteva sulla velocità del ciclomotore, che il Giudice aveva posto alla base della sua decisione, ipotizzando che il danneggiato avrebbe dovuto moderare la velocità per evitare la buca, dando, così, per certo che lo stesso non lo avesse fatto. La Suprema Corte osserva come, nel caso concreto, non risulti che la velocità del conducente fosse elevata o non adeguata alle condizioni della strada, non potendo desumere ciò da alcun elemento allegato in giudizio, concludendo, dunque, per l’irregolarità del giudizio controfattuale sull’evitabilità del danno elaborato al termine del secondo grado di giudizio.

La colpa del danneggiato. Un altro aspetto che merita di essere sottolineato attiene alla colpa del danneggiato, ritenuta sussistente dalla Corte d’Appello per il solo fatto che la buca si trovasse nelle vicinanze della sua abitazione, e pertanto fosse a lui ben nota. La Cassazione afferma che il criterio dell’accertamento della colpa del danneggiato deve essere chiarito, nel senso che la vicinanza della buca ai luoghi frequentati solitamente dal danneggiato può far presumere la conoscenza della stessa, ma non può costituire l’unico elemento utile a prevedere ed evitare l’evento, poiché andrebbe valutato insieme ad altre circostanze note. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva dato atto che la strada fosse buia e la buca fosse piena d’acqua, ma non aveva considerato tali elementi ai fini del giudizio, finendo per far gravare sul cittadino l’obbligo cautelare di conoscere e ricordare l’ubicazione delle buche che si trovano nei pressi dei luoghi solitamente frequentati.

Dunque, la Suprema Corte cassa la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.