Il Palazzaccio ribadisce che il conducente è tenuto a rallentare anche quando si trova nelle vicinanze delle strisce pedonali
Omicidio colposo con violazione delle regole sulla circolazione stradale
Il conducente deve prestare attenzione e tenere una condotta prudente anche quando si trova nella zona vicina alle strisce pedonali. Questa la precisazione della Cassazione nella sentenza n. 4738/2021, che chiude una vicenda giudiziaria che vede protagonista il conducente di un autocarro, condannato per il reato di omicidio colposo per l’investimento di un pedone, perché non ha prestato la dovuta attenzione anche nel momento in cui si avvicinava alle strisce pedonali adibito all’attraversamento.
La sentenza impugnata di fronte agli Ermellini è quella con cui la Corte d’Appello ha ridotto la pena applicata dal giudice di primo grado all’imputato per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché mentre si trovava alla guida del proprio autocarro durante l’attraversamento di un centro urbano, investiva in prossimità delle strisce pedonali un pedone, trascinandolo a terra, causandone così la morte immediata.
Il conducente, alla luce dei fatti come sopra descritti, è stato ritenuto responsabile di aver violato non solo l’art. 589 c.p.(omicidio colposo), ma anche l’art 191. commi 1 e 4 del Codice della Strada, che disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, perché ha omesso di dare la precedenza proprio al pedone.
Pedone investito
Nel ricorrere in Cassazione l’imputato solleva un unico, ma complesso motivo, in cui rileva primariamente la contraddizione esistente tra varie fonti di prova, come il verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto, le dichiarazioni di una testimone e la perizia tecnica di un ingegnere.
Quest’ultima in particolare sostiene che il pedone è stato investito con la ruota destra anteriore del mezzo, mentre i vigili nel verbale dichiarano che l’investimento è avvenuto con la ruota anteriore sinistra.
La teste invece ha riferito di aver visto un uomo a terra e subito dopo la ruota dell’autocarro che gli passava sopra, senza tuttavia riferire alcunché sull’urto che ha provocato la caduta del pedone. Per il ricorrente pertanto da queste prove non emerge un nesso di causa tra la propria condotta e l’evento. Per l’imputato il pedone si trovava già a terra e fuori dalle strisce pedonali, ragion per cui il suo attraversamento deve essere qualificato come un evento imprevedibile e imprevisto, un caso fortuito che lo rende impunibile.
Il ricorrente infine rileva come la Corte d’Appello abbia errato nell’applicare il comma 2 dell’art 589 c.p anziché il comma 1. Un errore che deriva dalla convinzione dell’inosservanza della regola del C.d.S che regola l’attraversamento pedonale e dalla mancata considerazione di quanto dichiarato dalla teste oculare.
Il conducente deve rallentare anche quando è vicina alle strisce
La Corte di Cassazione adita però con la sentenza n. 4738/2021 respinge il ricorso dell’imputato perché manifestamente infondato.
La Corte d’Appello infatti nella sentenza spiega che: “risulta pacificamente accertato, attraverso i rilievi effettuati dagli operanti e le dichiarazioni della teste (…), che l’investimento del pedone avvenne in corrispondenza, o comunque nell’immediata prossimità, delle strisce penali, di talché correttamente il Tribunale ha ravvisato a carico del conducente del mezzo pesante l’inosservanza della regola di comportamento di cui all’art. 191, commi 1 e 4, del c.d.s. (contestato in fatto all’imputato).”
Esclusa dalla Corte e definita come mera “illazione” la versione dei fatti che vuole il pedone già a terra. Il fatto che la teste abbia visto il mezzo passare sul corpo della vittima non significa che lo stesso fosse già a terra.
Esclusa inoltre dalla Corte l’interruzione del nesso di causa per il fatto che il pedone si trovasse fuori dalle strisce pedonali in quanto: “In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale).”