Home Le Notizie CASSAZIONE: IL FISCO PAGA LE SPESE SE AGISCE PER UN CREDITO PRESCRITTO

CASSAZIONE: IL FISCO PAGA LE SPESE SE AGISCE PER UN CREDITO PRESCRITTO

348
0

La regola della soccombenza può essere derogata in ambito tributario solo se sussistono ragioni gravi ed eccezionali o se c’è soccombenza reciproca

di Annamaria Villafrate – La sentenza n. 8272/2020 della Cassazione ribadisce che nel processo tributario la regola della soccombenza può essere derogata solo in caso di soccombenza reciproca o se sussistono ragioni gravi ed eccezionali. Deve quindi essere accolto il ricorso del contribuente con cui contesta la compensazione delle spese conseguenti all’accoglimento integrale del suo atto di appello per prescrizione delle istanze di Equitalia.

 

Cartella esattoriale pagamento bollo auto

Equitalia notifica a un contribuente una cartella esattoriale di 854,80 relativa a una multa automobilistica per il 2008 e il 2011. Il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale che rigetta il ricorso per la tassa 2008 e dichiara cessata la materia del contendere per quella del 2011. Il contribuente impugna la sentenza alla Commissione Tributaria Regionale che accoglie l’appello e dispone la compensazione delle spese.

Compensazione delle spese

Il contribuente ricorre in Cassazione sollevando con un unico motivo di ricorso contestando la compensazione delle spese disposta dalla CTR dopo l’accoglimento integrale dell’appello stante la prescrizione della pretesa fiscale avanzata da Equitalia.

Compensazione solo se c’è soccombenza reciproca

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR per regolare le spese di giudizio. Il motivo sollevato dal contribuente infatti è fondato in quanto l’art. 15 del dlgs n. 546/1992 al comma 2 stabilisce che: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.”

La sentenza impugnata però non rispetta l’obbligo di motivazione previsto dalla norma disponendo la compensazione per “questioni controvertibili”, formula troppo generica, che non riguarda aspetti e circostanze specifiche della controversia, risultando quindi inidonea a consentire il giusto controllo sulla sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali in grado di giustificare la deroga al principio di soccombenza.