di Gabriella Lax
La previsione di spese correlate all’uso di determinati mezzi di pagamento e poste a carico del contraente debole, cui vengono somministrati gas naturale ed elettricità al centro di due decisioni dell’Autorità garante della concorrenza, tirata in ballo da esposti trasmessi al garante della concorrenza da consumatori singoli.
Il punto in comune nei due casi mette in gioco l’articolo 62, comma 1 del Codice del consumo (Dlgs 206/2005) che proibisce alle aziende di applicare nei confronti dei consumatori oneri per l’utilizzo di particolari strumenti di pagamento o tariffe che superino quelle sostenute dall’impresa.
Modalità pagamento: niente costi in più su bollette
Nel primo caso (decisione n. 26760), l’operatore viene multato poiché ha applicato l’onere di 1 euro mensile ai consumatori che sceglievano di pagare le bollette tramite bollettino postale, quando invece il pagamento con l’addebito diretto su conto corrente era gratuito. In questo caso, l’istruttoria ha puntualizzato che il fornitore esigeva la corresponsione dell’onere aggiuntivo anche nei casi in cui la clientela esercitava il diritto di recesso dal contratto di somministrazione nel corso della sua esecuzione. La stessa azienda ha evidenziato che la spesa ulteriore che il consumatore doveva sostenere era da giustificare come costi di collection per la stessa. Invece con le dovute garanzie dell’addebito diretto in conto corrente, non era necessario ricorrere ad altro.
L’Agcm ha irrogato una multa pari a 150mila euro, in applicazione dell’articolo 3, comma 4 del Dlgs 11/2010, che attua la direttiva Ue 2007/64/Ce, il quale stabilisce che il beneficiario del corrispettivo pecuniario non potrà applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, collegandosi all’articolo 62 del Codice del consumo e, dunque, al divieto per il venditore di qualsiasi prodotto di imporre all’acquirente spese per l’uso dei differenti mezzi di corresponsione del prezzo. La circostanza che l’azienda preferisca la domiciliazione bancaria per meglio garantirsi dai rischi di insoluto non giustifica, secondo il Garante, l’applicazione di costi aggiuntivi per i consumatori che utilizzino le Poste per effettuare i pagamenti.
Nel secondo caso, con la decisione n. 26761, l’Authority dirime la vicenda di un’azienda condannata a pagare 320mila euro per aver imposto ai clienti il pagamento di due euro a bimestre per aver scelto il bollettino postale anzichè la domiciliazione bancaria, per la quale non erano applicati costi aggiuntivi. L’azienda, a sua discolpa, aveva argomentato che il costo extra fosse a parziale copertura delle spese per morosità e per recupero del credito e che questo era stato introdotto nella contrattualistica con l’utenza prima dell’ingresso dell’articolo 62 del Codice di consumo. L’Agcm, sentita l’Autorità per le comunicazioni, non ha accolto la tesi difensiva aziendale ed ha ristabilito il carattere generale del divieto posto dall’articolo 62 del Codice di consumo e dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 11/2010, secondo il quale il beneficiario del pagamento non può imporre spese al pagatore per l’uso di un determinato mezzo di adempimento.