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BOLLETTA ACQUA: SE L’MPIANTO NON FUNZIONA, LA QUOTA DI DEPURAZIONE VA RESTITUITA ALL’UTENTE – UNC “FINALMENTE PRINCIPIO RISPETTATO”

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Anche la Cassazione con sentenza n° 3314 del 2020, riconosce il diritto dei cittadini alla restituzione delle quote di tariffe applicate sulle bollette dell’acqua quando gli impianti di depurazione sono inattivi e non funzionano, condannando la Regione Campania come proprietaria dell’impianto.

In questo caso l’utente aveva agito in giudizio lamentando il mancato funzionamento del depuratore locale e chiedendo la restituzione della quota di tariffa idrica che aveva pagato per un servizio non reso.

Il cittadino aveva, infatti, ottenuto ragione sia dal giudice di pace sia dal tribunale, ma stavolta si è arrivati in Cassazione per stabilire la responsabilità anche della Regione, oltre che dell’azienda erogatrice del servizio affidatole in concessione dal Comune.

 

La Cassazione ha statuito che la responsabilità è della Regione perché l’impianto di depurazione è suo e dunque è responsabile di tutte le evenienze che lo riguardano; ma l’utente aveva fatto bene a promuovere l’azione nei confronti del gestore del servizio e del Comune, chiedendo a loro la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di quote di tariffa idrica per i servizi di depurazione che non erano stati resi.

Giuridicamente – afferma la Cassazione – si realizza una forma di «cooperazione del terzo nell’inadempimento», dove il terzo è appunto la Regione rispetto al rapporto negoziale tra l’utente del servizio idrico e l’azienda erogatrice della fornitura per conto del Comune. Questo fenomeno rende legittima la pretesa restitutoria avanzata dal privato cittadino per la quota applicata in bolletta, ma non dovuta per un fatto imputabile alla Regione – in questo caso appunto il malfunzionamento dell’impianto di depurazione di sua proprietà – e del quale essa deve rispondere direttamente.

Su tale argomento l’Unione Nazionale Consumatori Calabria si è espressa più volte, sostenendo in base al principio già affermato dalla Corte costituzionale che non si deve pagare una depurazione che non c’è. Spettava dunque a pieno titolo al ricorrente il rimborso della bolletta acqua per un servizio non reso.