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BOLLETTA ACQUA: C’È DIRITTO AL RIMBORSO SE IL DEPURATORE NON FUNZIONA

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Annamaria Villafrate 

Per la Cassazione, la quota per la depurazione dell’acqua deve essere rimborsata agli utenti se il depuratore è obsoleto e non funzionante

Il depuratore non funziona: la tariffa per la depurazione va pagata?

La Cassazione con la sentenza n. 11270/2020 (sotto allegata) torna ad affrontare il tema del rimborso dovuto agli utenti della quota per la depurazione dell’acqua se il depuratore non è funzionante. Ma vediamo come si sono svolti i fatti che hanno richiesto l’intervento degli Ermellini.

 

Un condominio e diversi soggetti privati intraprendono un’azione giudiziaria per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato all’Azienda che gestisce il servizio idrico locale. Il Giudice di Pace accoglie le loro istanze, ma l’Azienda convenuta e la Regione appellano la sentenza. Il Tribunale accoglie parzialmente i rilievi delle convenute, rigettando così la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque in relazione alla fornitura del servizio idrico.

I ricorrenti narrano di essersi attivati sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha stabilito che la quota della tariffa prevista per la depurazione delle acque non è dovuta se mancano gli impianti di depurazione o questi sono temporaneamente inattivi. In questo caso infatti l’obbligo di pagamento non è correlato ad alcuna controprestazione. Da qui la decisione di attivarsi in giudizio per la ripetizione dell’indebito, visto che l’impianto di depurazione locale è “obsoleto e notoriamente non funzionante”.

E’ onere degli utenti provare che il depuratore non funziona?

I ricorrenti, soccombenti in appello, si rivolgono alla Corte di legittimità contestando in particolare:

  • con il primo motivo il difetto di legittimazione passivadell’azienda che gestisce il servizio idrico, visto che la destinataria della quota della tariffa di depurazione è la Regione;
  • con il secondo l’affermazione della sentenzad’appello che ha lamentato l”assenza di prova del mancato funzionamento del depuratore delle acque” e il fatto che il giudice dell’impugnazione non abbia esaminato fatti e documenti decisivi per il giudizio.

Se il depuratore non funziona spetta il rimborso della quota per la depurazione

La Corte con la sentenza n. 11270/2020 accoglie il primo motivo del ricorso evidenziando come “per effetto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24 (…) si è passati all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.”. Orbene, in rapporto alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina, questa Corte di legittimità ha affermato che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell’apposita tariffa ove non diano prova di essere forniti di impianti di depurazione delle acque reflue. Invero, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza.” Per cui è il soggetto con cui l’utente ha stipulato il contratto di fornitura a dover provvedere al rimborso.

La Corte quindi, alla luce declaratoria di incostituzionalità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, afferma il principio secondo cui: “in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio.”

Fondato per gli Ermellini anche il secondo motivo di doglianza, perché la decisione del Tribunale è stata assunta in palese violazione dell’art. 2697 c.c. Come affermato dalla Cassazione n. 14042/2013 infatti “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l’esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione.”