di Lucia Izzo
Un freno ai furbetti della “targa estera” ovvero ai residenti in Italia che circolano con veicolo recante la targa di un altro paese. A deciderlo è il maxi emendamento al decreto sicurezza (n. 113/2018) che ha accompagnato al Senato il testo in sede di conversione sul quale Palazzo Chigi aveva posto la fiducia.
Coloro che “fino a ieri utilizzavano in Italia auto immatricolate all’estero”, ha annunciato in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, “pur risiedendo nel nostro Paese, non potranno più eludere tasse e controlli”.
Nel decreto Sicurezza, infatti, è stata aggiunta “una norma che, con alcune deroghe, vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare sul territorio nazionale con veicoli a targa estera”. Il ministro promette multe salate nei confronti di chi viola il divieto: ove questi non si mettano in regola “si potrà arrivare sino alla confisca del veicolo”.
Auto: vietato ai residenti in Italia circolare con targa estera
Nel testo approvato dall’Aula, dunque, emergono modifiche rilevanti al Codice della Strada inerenti la circolazione di veicoli immatricolati all’estero: la stretta nei confronti della c.d. “esterovestizione” ha lo scopo di contrastare il fenomeno che vede i conducenti circolare con targa estera per risparmiare su bollo auto e assicurazione, ma anche per sfuggire alle multe e rendersi meno identificabili.
L’emendamento modifica, in primis, l’art. 93 del Codice della Strada prevedendo espressamente il divieto, nei confronti di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario dovrà chiedere al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
A modifica dell’art. 132 C.d.S. (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri), viene aggiunto l’obbligo di rimpatriare, consegnando targhe e documenti, i veicoli importati e ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno ove, scaduto tale termine, non si sia provveduto alla reimmatricolazione in Italia.
Divieto targa estera: le sanzioni
Chi viola tali disposizioni incorrerà nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848.
L’organo accertatore, inoltre, provvederà a trasmettere il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213 in materia di Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Targa estera: la deroga per auto a noleggio o in leasing
Ma le modifiche lasciano aperto un varco nei confronti dei veicoli concessi a noleggio o in leasing o in locazione da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro UE o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
Questi potranno circolare liberamente, ma solo se a bordo del veicolo sia custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
La stessa concessione viene riconosciuta nell’ipotesi di veicolo dato in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
Le sanzioni
Chi sia trovato a circolare senza il predetto documento, rischia una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione sarà imposto l’obbligo di esibizione del documento entro il termine di trenta giorni.
Nel frattempo, il veicolo sarà sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo (ex art. 214 C.d.S.), in quanto compatibili, e sarà riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione.
In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, el C.d.S. (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 712 a € 3.558).