L’obbligo di reperibilità alla visita medica comporta che l’allontanamento dall’abitazione sia giustificato solo se tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Se il lavoratore ufficialmente in malattia non viene trovato in casa in occasione della visita di controllo nelle fasce di reperibilità, può decadere dall’indennità INPS se non dimostra che la sua assenza è dovuta a cause di forza maggiore. Lo afferma la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dell’INPS (Cass. 22 luglio 2019 n. 19668).
L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata una qualsiasi condotta del lavoratore che abbia impedito l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore.
L’obbligo di reperibilità alla visita medica, secondo la Corte, comporta che l’allontanamento dall’abitazione sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
In caso di comunicazione omessa o tardiva, non viene meno automaticamente il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati. L’obbligo dell’INPS ad erogare l’indennità permane solo quando ricorrano serie e comprovate ragioni, quali l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio.