Sono state pubblicate sul sito del Governo le Faq di Natale. Spostamenti, ricongiungimenti familiari e anziani soli: ecco cosa prevede il Dpcm del 3 dicembre per il periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Arrivano le Faq di Natale. Quelle che dovrebbero dirimere i dubbi dei cittadini sugli spostamenti permessi nei giorni di festa. Il Dpcm del 3 dicembre e la limitazione degli spostamenti fra regioni e fra città dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 crea domande, dubbi e incertezze sui movimenti che saranno permessi. Compresi quelli di necessità. L’assistenza a persone anziane è sempre possibile? E si può andare a trovare i nonni tutti insieme? Cosa si può fare e cosa no secondo il Dpcm di Natale?
Online le Faq di Natale
Il Governo ha messo online dunque le Faq di Natale, quelle “specifiche” che coprono gli spostamenti consentiti e vietati secondo il Dpcm del 3 dicembre.
Nelle Faq ci sono le definizioni di residenza, domicilio e abitazione (si può fare rientro), le indicazioni sugli spostamenti per necessità, sulle visite a persone non autosufficienti o sole, sui ricongiungimenti familiari fra coniugi distanti e genitori separati, sulle seconde case. Attenzione perché la casistica e gli esempi fatti sono a volte articolati, specialmente per eventuali spostamenti che interessino le seconde case (ad esempio: esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021). Tutte le informazioni più dettagliate qui: FAQ di Natale.
La precisazione da fare è che per le regole su spostamenti rimangono valide le distinzioni fra aree rosse, arancioni e gialle.
Residenza, domicilio, abitazione: cosa significa
Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Per quanto riguarda il Dpcm del 3 dicembre, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. E così le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
Famiglia: partner divisi, genitori separati
Se i partner vivono divisi, possono riunirsi nel momento in cui lo fanno nel luogo ove si trova residenza, domicilio o abitazione. I genitori separati possono andare a trovare i figli anche se in altro comune o regione.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.
I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.
Genitori anziani, parenti non autosufficienti, parenti soli
Altre domande riguardano la possibilità di spostarsi per andare da genitori anziani o parenti non autosufficienti. In questo caso le Faq di Natale precisano che gli spostamenti fra una regione e l’altra, per andare a trovare genitori anziani e in buona salute, sono consentiti fino al 20 dicembre e poi a partire dal 7 gennaio; nel periodo delle feste sono permessi in area gialle se si ha residenza/domicilio/abitazione.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio è permesso spostarsi per dare assistenza a parenti non autosufficienti, se non c’è nessun altro che può garantirlo anche fuori regione/comune, ma questo non implica che si possa andare con tutta la famiglia. Non viene fatto rientrare nella situazione di necessità l’andare a trovare un parente che vive solo, ed è autosufficiente, per alleviarne la solitudine. Di seguito si riporta la casistica delle Faq.
I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.
Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune. In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.
Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.
Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal dpcm?
No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti.
Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Violazioni da contestare, ci si rivolge al Prefetto
Una domanda viene anche riservata alla possibilità che il cittadino voglia contestare una violazione alle prescrizioni del dpcm che non ritenga motivata. In quel caso, si legge fra le Faq di Natale, «la valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto».