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ANTITRUST SANZIONA COMPASS BANCA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA: UNC CHIEDE RIMODULAZIONE DEL PRESTITO E RISARCIMENTO

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Antitrust sanziona Compass Banca per pratica commerciale scorretta, consistente nell’abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento, richiesti dal consumatore alla finanziaria, e prodotti assicurativi non connessi al prestito

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso, come risulta dal Bollettino n.38 del 28 settembre 2020, di sanzionare per 250mila € Compass Banca S.p.A.. Oggetto dell’indagine una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, consistente nell’abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento, oggetto di richiesta del consumatore alla finanziaria, e prodotti assicurativi non connessi al prestito.

 

Compass Banca, le rilevazioni dell’Antitrust

Per l’AGCM “la pratica ha determinato un indebito condizionamento nell’erogazione dei prestiti personali, subordinati alla sottoscrizione di coperture assicurative estranee al credito, limitando considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori beneficiari dei prestiti personali in relazione ai prodotti di finanziamento”.

In concreto, Compass inseriva obbligatoriamente il premio assicurativo nella rata mensile del prestito, con l’effetto di aumentarne il costo. Per l’Autorità quindi “la strategia commerciale e le condotte attuate dalla finanziaria non hanno consentito ai consumatori di esprimere liberamente la propria adesione alle polizze distribuite a copertura di eventi estranei al credito”.

Questi abusi purtroppo sono comuni in molte condotte da parte delle banche e delle finanziarie al momento della concessione di mutui o di prestiti al consumo, nonostante le infinite segnalazioni delle associazioni all’AGCM e all’Arbitro bancario e finanziario.

Il provvedimento sanzionatorio posto in essere dall’Antitrust nei riguardi di Compass Banca S.p.A. sulla base delle considerazioni suesposte, consiste nell’aver condizionato l’erogazione dei prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative non connesse ai finanziamenti e pertanto risulta scorretto ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera a del Codice del Consumo, in quanto idoneo a esercitare un indebito condizionamento sul consumatore medio e a falsarne in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione ai prodotti offerti dal professionista.

Pertanto gli interessati che siano stati raggirati o comunque lesi nei propri diritti, che vorranno chiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto oltre al risarcimento danni ed avere ulteriori informazioni, potranno contattare l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, al sito www.uniconsum.it o al recapito telefonico 3288310045.