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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: IL COVID FA SLITTARE I TERMINI PER LA RESIDENZA

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Annamaria Villafrate 

Prorogati causa Covid i termini per fissare la residenza nell’abitazione principale per non perdere le agevolazioni prima casa

Slittamento termini causa Covid per adibire la prima casa a dimora abituale

L’Agenzia delle Entrate risponde a due contribuenti, affermando che la pandemia Covid rappresenta una causa di forza maggiore che giustifica lo slittamento del termine in cui è possibile fissare la propria dimora nell’abitazione principale senza provocare la decadenza dei benefici prima casa, con particolare riferimento alla detrazione degli interessi passivi del mutuo. Ma vediamo quali sono i quesiti inoltrati.

 

Due contribuenti si rivolgono all’Agenzia delle Entrate sottoponendole due quesiti simili, che differiscono tra loro solo per le scadenze. In entrambi i casi gli istanti chiedono se è possibile beneficiare dell’agevolazione prevista per chi acquista la prima casa e che prevede la detrazione degli interessi passivi del mutuo fino a 4000 euro annui, anche se, dopo i lavori di ristrutturazione, a causa dell’interruzione delle opere a causa della pandemia da Covid19, gli stessi non hanno potuto adibire l’unità immobiliare a loro dimora abituale nei termini previsti dalla legge.

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta lo stesso

In entrambi i casi i contribuenti ritengono che il beneficio prima casa legato al riconoscimento della detrazione degli interessi passivi spetti comunque, in quanto lo spostamento dei termini previsti per fissare nell’unità immobiliare la propria dimora è dipesa da cause di forza maggiore da identificare nella sospensione delle attività provocata dalla pandemia Covid.

Covid causa di forza maggiore che impedisce la decadenza dal beneficio

L’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 6 e 8 ai quesiti sollevati dai due contribuenti prima di tutto riporta il contenuto dell’art. 15 comma 1 lettera b) del DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR) che prevede la detrazione degli interessi passivi e degli oneri dei mutui ipotecari “contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro annui.”

Precisa poi che la norma stabilisce anche che: “nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.”

Richiama quindi la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, la quale chiarisce che: “qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta.”

Ora, in entrambi i casi il ritardo con cui i contribuenti hanno potuto fissare la dimora nella prima casa non è dipeso da una condotta riconducibile al Comune, ma al ritardo subito dai lavori di ristrutturazione dell’immobile a causa della sospensione delle attività motivata dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso.

In entrambi i casi quindi l’Agenzia dispone che i contribuenti possano accedere alla detrazione degli interessi passivi e degli oneri contratti per il mutuo prima casa in quanto si è verificata una causa di forza maggiore, ossia un evento imprevedibile, sopravvenuto, oggettivo e inevitabile, che ha rappresentato un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, non imputabile al soggetto obbligato. Causa di forza maggiore che è idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione in quanto verificatasi in pendenza del termine entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto fissare la residenza nella prima casa, con conseguente proroga del termine per la durata corrispondente alla forza maggiore.