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AGCM: CLAUSOLE VESSATORIE PER 9 SQUADRE DI CALCIO

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie AAtalantaCagliariGenoaInterLazioMilanJuventusRoma e Udinese.

Per Atalanta, Genoa, Inter,  Roma, Juventus e Lazio è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima; essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.

 

Il Cagliari ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società. Per quanto riguarda invece Milan e Udinese è stata accertata sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti. Un estratto dei provvedimenti verrà pubblicato sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.

L’Unc esprime apprezzamento per questa vittoria dei consumatori che conferma la bontà delle tesi dell’associazione. Sarebbe stata meglio, però, una condanna di tipo pecuniario per quelle squadre che, a differenza di altre, come ad es. il Napoli, non hanno accettato spontaneamente di modificare le loro condizioni di abbonamento e si sono ostinatamente rifiutate fino ad ora di riconoscere i diritti dei consumatori. Ora, comunque, i tifosi che non hanno ottenuto il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o nel caso la gara sia stata rinviata hanno diritto ad avere la restituzione dei soldi, ottenendo anche un risarcimento nel caso il rinvio sia direttamente imputabili alla società di calcio.