In base alle nuove norme, i minori che dovranno espatriare al di fuori dell’area Schengen, non potranno più essere iscritti sul passaporto dei genitori, ma dovranno dunque essere forniti di un documento proprio, un libretto di passaporto che rimarrà valido fino alla naturale scadenza. È possibile espatriare con un passaporto individuale, oppure con la carta d’identità, oppure con un lasciapassare valido fino a 15 anni, composto da certificato contestuale di nascita e cittadinanza vidimato dal questore.
Per richiedere il passaporto per un minorenne, è necessario che entrambi i genitori diano l’assenso, che deve essere firmato presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione (Questura, ufficio passaporti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, stazione dei Carabinieri o Comune).
La carta d’identità invece deve essere richiesta all’Anagrafe. Se deve essere valida per l’espatrio, serve l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo, anche separatamente, presso l’ufficio comunale oppure compilare un apposito atto d’assenso senza firmare in presenza del funzionario comunale ma allegando la fotocopia del documento d’identità in corso di validità. Per il minore di 14 anni, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il lasciapassare per l’espatrio è un documento per i minori di 15 anni e non è altro che un certificato o un semplice estratto di nascita, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal questore. Per ottenerlo, occorre che il minore sia presente al momento della presentazione della domanda che verrà fatta alla Questura, in Commissariato o dai Carabinieri e dovrà essere completa di assenso di entrambi i genitori. Passaporti e carte d’identità per i minorenni valgono tre anni se il bimbo ha fra zero e tre anni di età, mentre dai 2 ai 18 anni hanno durata di cinque anni.

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