Chi compra un pacchetto-vacanza ha diritto alla restituzione di quanto ha pagato se il soggiorno nella località prescelta è diventato rischioso a causa di un’epidemia, di atti terroristici, terremoti, eccetera. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16315/2007. La suprema Corte ha stabilito che in questi casi è applicabile l’art. 1256 del Codice civile in base al quale l’obbligazione si estingue per sopravvenuta impossibilità della prestazione e quindi il turista ha diritto al rimborso del prezzo pagato anche perché è venuta a mancare la condizione di serenità e assenza di ogni preoccupazione che ci si attende da una vacanza.
D’altra parte, l’art. 7 del decreto legislativo n. 111/1995, poi confluito nel Codice del Consumo, ha stabilito che, qualora il recesso del consumatore da un pacchetto-vacanza “dipenda da fatto non imputabile” al consumatore stesso, come sommosse, atti di terrorismo, epidemie, eccetera, l’operatore turistico deve restituire la caparra eventualmente incassata, che solitamente è il 25 per cento del prezzo del pacchetto. Tuttavia, le agenzie turistiche, se il consumatore dà disdetta del contratto per un motivo valido come il rischio di atti terroristici, non restituiscono i soldi, grazie a un trucco molto semplice. In molti contratti c’è scritto che in caso di disdetta, sia pure motivata, il consumatore è tenuto a versare una penale pari al 50 per cento (o addirittura all’intero prezzo) a titolo di risarcimento del danno, quindi ciò che ha versato rimane nelle tasche dell’operatore turistico. Ora, però. La Corte di Cassazione ha applicato il Codice civile.
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