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INCENTIVI AL TURISMO: I BUONI VACANZA E-mail
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I Buoni vacanza (o bonus vacanze) per il turismo sono un contributo statale per i nuclei familiari numerosi o a basso reddito, da spendere al mare, in montagna o nelle località termali. Grazie a tale contributo, riservato ai cittadini italiani, lo Stato incentiva le famiglie a fare le valigie e a godersi qualche giorno lontano dalle mura casalinghe, ottenendo sconti in alcune strutture convenzionate nei periodi di poca affluenza.
Come funzionano e chi può usufruirne
I buoni vacanza sono un titolo di pagamento del valore da 5 o 20 euro, spendibile nelle aziende turistiche o di servizio convenzionate.
Dal 20 gennaio 2010 si possono presentare le domande per ottenere il contributo, che sarà valido fino al  30 giugno 2010.
Il criterio d’assegnazione si basa sulla priorità cronologica di inoltro della richiesta, sul versamento dell’importo residuo a carico del richiedente e sul reddito, secondo i criteri previsti dalla tabella contenuta nell’art. 4 del DPCM 21 ottobre 2008:
 
Numero componenti
nucleo familiare
Redditi lordi del
nucleo familiare
Limite max di spesa
turistica calcolabile ai
fini del contributo
% di contributo statale
da applicare alla spesa
max calcolabile
1
Da 0 a 10mila €
500 €
45%
1
Da 10 a 15mila €
500 €
30%
1
Da 15 a 20mila €
500 €
20%
2
Da 0 a 15mila €
785 €
45%
2
Da 15 a 20mila €
785 €
30%
2
Da 20 a 25mila €
785 €
20%
3
Da 0 a 20mila €
1020 €
45%
3
Da 20 a 25mila €
1020 €
30%
3
Da 25 a 30mila €
1020 €
20%
4 e oltre
Da 0 a 25mila €
1230 €
45%
4 e oltre
Da 25 a 30mila €
1230 €
30%
4 e oltre
Da 30 a 35mila €
1230 €
20%
L’agevolazione statale, erogabile una sola volta per nucleo familiare e fino all’esaurimento dei fondi disponibili, avviene attraverso l’applicazione di uno sconto percentuale (dal 20 al 45%, secondo le fasce di reddito) sull’importo dei buoni richiesti fino ad un massimo legato al numero dei componenti la famiglia.
Se, ad esempio, una persona compone da sola un nucleo familiare e ha un reddito da tra i 10 e i 15 mila euro, può chiedere dei buoni vacanze fino al valore di  500 euro con il 30% di sconto. Quindi se richiede 500 euro di buoni, ne pagherà solo 350. Nel caso di una famiglia più numerosa invece, composta da quattro o più persone, con un reddito da 30 a 35mila euro, l’entità del voucher varia. Chiedendo buoni vacanza per un valore di 1000 euro, il 20%, pari a 200 euro, sarà a carico dello Stato, mentre il restante 80% (800 euro) di competenza del provato.
I buoni, quindi, coprono solo una parte della spesa e il loro utilizzo è vincolato ad alcune regole: non possono essere spesi nel comune di residenza e all’estero, non danno diritto a ricevere somme di denaro e non possono essere utilizzati nel mese di luglio, nel mese di agosto e durante le festività natalizie. Sono però utilizzabili separatamente e sono uno strumento per il pagamento di alberghi, ristoranti e altre strutture convenzionate, senza utilizzare il denaro contante.
Modalità di richiesta dei buoni
Il gestore dei buoni vacanza per il 2010 è l’associazione no profit Buoni Vacanza Italia (BVI) che ha siglato la convenzione con il Dipartimento del turismo il 3 luglio 2009.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2009, n.139 – 5° serie speciale, il decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, stabilisce le modalità operative del programma “Buoni vacanza”.
Per richiedere il voucher è sufficiente compilare un modulo on-line, dal sito www.buonivacanze.it (nel quale è possibile consultare anche l’elenco di tutte le strutture turistiche convenzionate), nel quale si richiedono le specifiche anagrafiche e di reddito per il calcolo della percentuale di contributo pubblico. Il sistema di prenotazione rilascerà quindi un codice da presentare entro 10 giorni - pena la decadenza della prenotazione - ad un’agenzia della Banca Intesa-Sanpaolo. I buoni verranno così ordinati e recapitati al beneficiario a domicilio.
Qualora le richieste diventino superiori alla disponibilità dei fondi, le prenotazioni verranno inserite automaticamente in una lista d’attesa.
I buoni vacanze non utilizzati potranno essere rimborsati, previa richiesta scritta entro trenta giorni dalla scadenza dei singoli buoni: il rimborso sarà relativo alla quota versata dal privato, al netto di un contributo per spese pari al 4% (+ IVA) del valore dei buoni restituiti, e comunque non inferiore venti euro per singola operazione di rimborso.
Per evitare truffe e combattere la falsificazione i Buoni Vacanze sono stampati su carta antifalsificazione (filigrana visibile in controluce; microlinee di sicurezza; stampa fluorescente sul retro) e hanno stampato il fondino omologato Buoni Vacanze Italia e il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quadro normativo
Dal punto di vista normativo il contributo dello Stato per la creazione di un sistema di buoni vacanza, per favorire l’accesso al turismo delle famiglie meno abbienti, viene attivato dal decreto attuativo dell’art. 10 della legge n. 135 del 29 marzo del 2001, recante “Riforma della legislazione nazionale sul turismo”.
Tale decreto, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmato il 21 ottobre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2009, attiva il contributo dello Stato per un importo di 5 milioni di euro (DCPM 21 ottobre 2008, recante “Modalità di erogazione dei buoni vacanza”). Secondo quanto recita l’articolo 2 del provvedimento, “per la gestione dell’acquisto e della distribuzione dei buoni vacanza assistiti da contributo statale ai soggetti avente diritto, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficacia, può stipulare convenzioni [...] con l’ANCI e con le Associazioni non-profit -denominati di seguito soggetti gestori - che possiedano comprovata esperienza nella gestione a livello nazionale di un Sistema di Buoni Vacanze così come previsto dall’art. 10, comma 3 della legge n. 135/2001 e dall’art. 2, comma 193, lettera b) della legge n. 244/2007”.
Pertanto, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n .44, serie speciale del 15 aprile 2009 dell’Avviso di manifestazione d’interesse per la designazione dell’Ente gestore del sistema dei buoni vacanza, sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2009 (n.139, serie speciale quinta) è stata pubblicata la convenzione che affida all’associazione non profit “Buoni Vacanza Italia” la gestione del bonus vacanze assistiti da contributo statale ai soggetti aventi diritto che si trovino nelle condizioni socio-economiche di cui all’art.5 del DPCM 21 ottobre 2008 (“Art. 5: 1. I buoni vacanza acquisiti con le modalità e con contributo statale di cui al presente provvedimento non possono essere utilizzati a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all'ultima settimana di agosto e nell’ultimo periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo. I predetti buoni vacanza sono destinati ai settori del turismo balneare, montano e termale.
2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo indica, entro il 30 novembre di ogni anno, parametri relativi all’utilizzo dei buoni vacanza-assistiti dal contributo statale nell'anno successivo”).
 

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