Lo ricordiamo ancora una volta, a cadere nel tranello, sono tutti coloro che, contattati telefonicamente da centralinisti della FCS 2000, si sono visti recapitare a casa dei “buoni vacanza” mai richiesti.Il sistema congeniato al fine di carpire il consenso del consumatore si struttura in una “innocente” telefonata nella quale gli addetti della società invitano il consumatore a ricevere presso la propria abitazione un agente della FCS 2000 per prendere visione delle ultime offerte in materia di viaggi e vacanze.
A seguito di ciò, inaspettatamente, il consumatore si vede recapitare a casa, invece, un plico contenente alcuni “buoni vacanza” e la richiesta di pagamento degli stessi. Ovviamente, inutile dirlo, non vi è nessuna traccia della visita dell’agente.
Successivamente, visto che generalmente il consumatore trascura le richieste dell’indebito pagamento, la società notifica un atto di citazione davanti ad un Giudice di Pace diverso da quello di residenza, teso ad ottenere la condanna al pagamento oltre alle spese legali.
Tale comportamento, che integra gli estremi di una pratica commerciale scorretta, è posto in essere per ottenere un pagamento non dovuto. In molti casi, però l’ignaro consumatore preferirà, però, pagare piuttosto che affrontare i costi dell’avvocato per difendersi a chilometri di distanza dalla sua abitazione e così la pratica commerciale scorretta avrà comunque
perseguito il suo fine.
È bene che i cittadini sappiano che la richiesta di pagamento è illegittima, così come è scorretta la citazione in giudizio in città diverse da quelle di residenza (art. 63 Codice del consumo).
Per avere indicazioni ed, eventualmente, richiedere assistenza per opporsi a tali atti, si può prendere contatto con l’Unione Nazionale Consumatori segnalando il caso alla mail dedicata
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