Il content provider lancia una campagna promozionale per il download di suonerie per cellulari con jingle di canzoni del momento, particolarmente in voga tra i minori, senza precisare che in realtà si tratta di un servizio in abbonamento e quali ne siano i costi e le modalità di attivazione e disattivazione. L’Antitrust lo sanziona. Il content provider ricorre al Tar del Lazio che però respinge il ricorso e conferma la sanzione (sentenza 2 agosto 2010, n. 29511).
Doppiamente ingannato il consumatore dal momento che la campagna promozionale, per generare ulteriore confusione, enfatizza la possibilità di scaricare un singolo contenuto multimediale tramite l’invio di un sms.
Contro la determinazione del giudice amministrativo a nulla è valsa l’obiezione del content provider secondo cui il messaggio promozionale era rivolto a clienti maggiorenni, sicuramente più consapevoli e capaci di sottoscrivere un contratto di questo tipo
Il Tar non cade nella trappola, anzi, sottolinea, come proprio la grafica utilizzata e la tipologia dei servizi offerti lasciano desumere che i messaggi fossero proprio rivolti ai minori, considerando, tra l’altro, la pratica comune in base alla quale i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, siano poi dati in uso a minorenni. E anche in presenza di un avviso che riservasse il servizio ai maggiorenni, da solo sarebbe stato inidoneo a superare i rilievi di ingannevolezza del messaggio.

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