Scatta la condanna per molestie telefoniche nei confronti di chi fa ripetuti squilli, sul fisso o sul cellulare di una persona, pur essendo “muti”, cioè non dicendo nulla nella cornetta. Si configura, infatti, il reato previsto e punito dall’articolo 660 del Codice penale. Non solo. Il colpevole, fino a prova contraria, non può che essere l’intestatario dell’utenza da cui sono partite le chiamate insistenti. E ciò sulla base di un ragionamento secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione.
Così la Cassazione con la sentenza 8068/10 ha confermato la condanna a tre mesi di arresto nei confronti di un uomo che aveva fatto più di cento telefonate “mute”, in meno di due mesi, al cellulare di una donna. Senza successo il ricorrente ha cercato di sostenere davanti ai giudici del Palazzaccio che era illegittima l’affermazione della responsabilità motivata esclusivamente sulla base del dato oggettivo dell’intestazione dell’utenza telefonica. Ma la Suprema corte senza mezzi termini ha affermato la correttezza della condanna inflitta perché, nella specie, mancava qualsiasi giustificazione sul punto da parte dell’imputato.

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