Il medico, in base alla nuova norma, ha anche facoltà di aggiungere sulla ricetta rossa, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando che esso è ''non sostituibile'', ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. In questo caso il farmacista dovrà consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.
Il Ministero della Salute in una nota esplicativa ha sottolineato che queste disposizioni ''non riguardano le terapie croniche già in corso'' per evitare possibili, seppur rari inconvenienti nel passaggio da un medicinale all'altro, sia pure di uguale composizione.
Resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto Cresci Italia dello scorso gennaio di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.

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