Una circolare dell'Agenzia delle Entrate (39/E del 2010) chiarisce, fra l'altro, come possono essere detraibili, come prestazioni sanitarie al 19%, quelle rese dalle “Professioni Sanitarie Riabilitative” indicate dal decreto ministeriale 29 Marzo 2001. Le professioni in questione sono: podologo; fisioterapista; logopedista; ortottista - assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale. Il Decreto interministeriale del 17 maggio 2002, all’art. 1, comma 1, indica tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA anche quelle rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001.
Per la detraibilità delle spese sostenute in relazione alle prestazioni rese da dietisti (professione prevista dal d.m. 29 marzo 2001) era stato già chiarito che era consentita a condizione che la prestazione fosse prescritta da un medico. In linea con tale orientamento, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali citate in precedenza (art. 3 del d.m. 29 marzo 2001) e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

Twitter
Badzu
Facebook
Wikio